La produzione di fitosanitari deve essere diretta da un chimico

La Sentenza del TAR del Lazio, sezione prima, n. 6341/2002

Con Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione prima, n. 6341/2002 depositata in segreteria il l6 luglio 2002, è stato respinto il ricorso n. 12542, notificato il 7 novembre 2001 dall’ Ordine Nazionale dei biologi con il quale lo stesso Ordine chiedeva l’ annullamento dell’ art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 200, n. 290 recante il ” Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti” nella parte in cui prevede che il direttore tecnico dello stabilimento di produzione di prodotti fitosanitari ” deve essere in possesso del diploma di laurea in chimica e chimica industriale o ingegneria chimica, farmacia, o in chimica e tecnologie farmaceutiche”, escludendo quindi i biologi. Secondo il ricorso proposto dall’ Ordine nazionale dei biologi, tale esclusione contrasterebbe giuridicamente e logicamente con le disposizioni di legge e di regolamento che demandano ai biologi compiti di classificazione e di studio della biologia delle piante e degli animali, di identificazione degli agenti patogeni infestanti e di messa a punto dei mezzi di lotta. Ma i giudici amministrativi hanno osservato che una cosa è lo studio della biologia, lo studio e l’ identificazione dei patogeni delle piante e la messa a punto dei mezzi di lotta ” e altra cosa è la realizzazione dei processi produttivi delle sostanze chimiche utilizzate per combattere le malattie delle piante e i suoi parassiti”. E’, quindi, del tutto logico – si legge nella sentenza del TAR del Lazio che respinge il ricorso dell’ Ordine dei biologi – ” che per la figura professionale del direttore tecnico di uno stabilimento di produzione dei fitosanitari che ha il compito di assistere e controllare tutte le fasi del processo di produzione o confezionamento dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari ( art. 5 del DPR citato) siano richieste le conoscenze che sono proprie dei chimici ( e di altre figure professionali equivalenti: farmacisti, ecc.) e non invece dei biologi.

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