Tali raccomandazioni sono intese segnatamente a garantire la trasparenza delle politiche retributive, il controllo da parte degli azionisti di tali politiche e delle singole remunerazioni prevedendo la divulgazione di informazioni in materia, lintroduzione di un voto vincolante o consultivo sulla dichiarazione relativa alle remunerazioni e lapprovazione da parte degli azionisti dei regimi di remunerazione basati su azioni, una sorveglianza efficace e indipendente senza compiti esecutivi e, quanto meno, un ruolo consultivo del comitato per le remunerazioni sulle prassi in tale ambito.
Anche se la forma, la struttura e il livello di remunerazione degli amministratori costituiscono ancora temi per i quali sono competenti in primo luogo le società, i loro azionisti e, eventualmente, i rappresentanti del personale, la Commissione ritiene necessario stabilire principi complementari applicabili alla struttura delle remunerazioni degli amministratori, quale stabilita nella politica in materia di remunerazione di una società e di controllo su tale processo.
La presente raccomandazione, pur non volendo pregiudicare gli eventuali diritti delle parti sociali nellambito della contrazione collettiva, ritiene che il regime esistente in materia deve essere migliorato applicando principi che integrano quelli previsti dalla raccomandazioni citate 2004/913/CE e 2005/162/CE.
Infatti, la presente raccomandazione parte, in particolare, dalla considerazione che la struttura della remunerazione degli amministratori deve promuovere la sostenibilità a lungo termine della società e garantire che la remunerazione sia basata sui risultati conseguiti. Le componenti variabili della remunerazione. come ad esempio i premi concessi in base a criteri concernenti i risultati -devono pertanto essere collegate a criteri predeterminati e misurabili in materia di risultati, tra cui criteri di natura non finanziaria. Il versamento delle componenti variabili della remunerazione di valore significativo dovrebbe, quindi, essere dilazionato per un certo periodo di tempo, ad esempio 3/5 anni, e subordinato al conseguimento dio risultati. Inoltre occorre prevedere che le società possano chiedere la restituzione di componenti variabili della remunerazione versate sulla base di dati che siano risultati manifestamente errati.
Gli Stati membri sono in vitati ad adottare le misure necessarie per promuover lapplicazione della presenta raccomandazione entro il 31 dicembre 2009.
(LG-FF)