La riorganizzazione dell’ ISPESL

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2003 il Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2003 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 relativo alla emanazione del ” Regolamento di organizzazione dell’ Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro ( ISPESL), a norma dell’ articolo 9 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419″. L’ art. 9 del citato decreto legislativo, recante ” Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli artt. 11 e 14 della Legge 15 marzo 1997, n. 59″, recita che:…..l’ Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro esercitano nelle materie di competenza del Ministero della Sanità funzioni e compiti tecnico scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare ….l’ ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del benessere nei luoghi di lavoro ed ha…autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Sanità”. Il nuovo Regolamento, all’ art. 2 ( Funzioni istituzionali) prevede che l’ Istituto svolga ” avvalendosi delle strutture centrali e periferiche, funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di assistenza per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro . In particolare ( comma 2 del DPR), per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione, l’ ISPESL svolge: a) direttamente attività di ricerca scientifica; b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti istituzionali; c) promuove e svolge programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, della sicurezza del lavoro e della tutela negli ambienti di vita e di lavoro, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, con l ‘ Istituto Superiore di Sanità (ISS), con enti pubblici e privati di elevate rilevanza tecnico scientifica, nonché con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico ( IRCCS) e le aziende ospedaliere; d) partecipa a progetti di attività finalizzata alla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela delle malattie negli ambienti di vita e di lavoro, ovvero a programmi di studio e di ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati”. Per quanto attiene alle funzioni di controllo, l’ ISPESL ” interviene nelle materie di competenza, su richiesta del Ministero della salute, delle Regioni, nell’ ambito dei controlli che richiedono un’ elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale, anche ai fini del controllo di qualità delle prestazioni rese nel campo della sicurezza del lavoro e delle malattie professionali….esegue accertamenti sulla idoneità dei luoghi di lavoro e sul rispetto delle disposizioni normative di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni igienico sanitarie…ed effettua ” attività omologativa delle direttive comunitarie di ” prodotto”, nonché attività di organismo notificato per la direttiva PED n. 97/23/CE sugli apparecchi a pressione e per i compiti previsti dal Titolo VII, protezione da agenti cancerogeni e mutagenesi, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66″. Fra gli altri compiti previsti dal nuovo Regolamento, ISPESL svolge attività, quale “focal point” per l’ Italia, dell’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

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