La sicurezza sociale nella Comunità ai lavoratori subordinati

Il Regolamento (CE) n. 631/2004 del 31 marzo 2004, che modifica precedenti regolamenti in materia di sicurezza sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 100/1 del 6 aprile 2004.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 100/1 del 6 aprile 2004, è pubblicato il Regolamento(CE) N. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica il Regolamento(CEE)n.1408/71 del Consiglio relativo all’ applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’ interno della Comunità e il regolamento(CEE)n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento(CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l’ allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure. L’ adozione di tale regolamento (CE) è conseguente, fra l’ altro, alla prossima entrata in vigore della tessera europea di assicurazione sanitaria che dovrà sostituire la modulistica attualmente necessaria per beneficiare dei trattamenti sanitari in un altro Stato membro. Per ottimizzare i vantaggi offerti dalla stessa tessera sanitaria europea agli assicurati, si sono resi necessari alcuni adattamenti al citato regolamento(CEE) n. 1408/71, al fine di assicurare una maggiore protezione delle persone assicurate, prevedendo l’ allineamento dei diritti di tutte le persone assicurate in materia di accesso alle prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona interessata risulta essere assicurata o residente. In tali condizioni tutte le persone assicurate hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora.Per adeguare il regolamento all’ evoluzione delle tecniche di trattamento dei dati, di cui la tessera europea di assicurazione sanitaria è un elemento essenziale poiché è destinata a costituire un supporto elettronico leggibile in tutti gli Stati membri, con il nuovo regolamento è stato necessario modificare anche alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 547/72 al fine di includere la nozione di ” documento” inteso come ” qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto ( testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva).Per beneficiare delle prestazioni in natura, il lavoratore subordinato o autonomo deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall’ istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura.Il nuovo Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2004, mentre l’ accesso diretto ai prestatori di cure deve essere garantito entro il 1° luglio 2004.

Fonte: Eur-Lex

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