Nuove regole autorizzative per il commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati

Il Regolamento(CE)n. 641/2004 della Commissione del 6 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 102/14 del 7 aprile 2004.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 102/14 del 7 aprile 2004 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 641/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 recante norme attuative del regolamento(CE)n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.Il presente regolamento(CE) è stato adottato, sentita l’ Autorità europea per la sicurezza alimentare, a norma dell’ art. 5, paragrafo 7, e dell’ art. 17, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 che stabilisce il procedimento per l’ autorizzazione, il controllo e l’ etichettatura degli alimenti e mangimi geneticamente modificati.Il campo di applicazione del citato regolamento(CE) include i prodotti alimentari costituiti, contenenti o prodotti a partire da OGM, come le piante e i microrganismi geneticamente modificati. A fini di omogeneità, il campo d’ applicazione dello stesso regolamento comprende pertanto i prodotti alimentari preesistenti che siano costituiti, contengano o siano prodotti a partire da piante e microrganismi geneticamente modificati, così come include i mangimi e gli additivi per mangimi. Inoltre, lo stesso regolamento (CE) n. 1829/2003 prevede che l’ Autorità europea per la sicurezza alimentare pubblichi orientamenti dettagliati per assistere il richiedente nella preparazione e nella presentazione della domanda, segnatamente per quanto riguarda le informazioni e i dati da fornire per dimostrare che il prodotto risponde ai criteri regolamentari previsti. Da qui la necessità di adottare, con il Regolamento(CE)n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, le norme attuative riguardo alle domande di autorizzazione di alimenti geneticamente modificati, che dovranno indicare piani di monitoraggio, informazioni e proposte di etichettatura conformi all’ allegato IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la proposta per l’ identificatore unico per l’ OGM, determinato a norma del regolamento(CE) n. 65/2004 della Commissione e, ove occorra, una proposta di etichettatura specifica in tutte le lingue comunitarie ufficiali. Inoltre, è prevista una descrizione dei metodi di rilevazione, campionamento e identificazione dell’ evento di trasformazione, una proposta relativa al monitoraggio, successivo all’ immissione in commercio, in merito all’ uso dell’ alimento per il consumo umano o del mangime per il consumo animale, a seconda delle caratteristiche del prodotto interessato, oppure l’ indicazione di motivi verificabili per i quali tale monitoraggio non risulta necessario.Il nuovo regolamento indica, inoltre, le norme generali per la notifica di taluni prodotti immessi sul mercato comunitario prima del 18 aprile 2004, ovvero prima della data di applicazione dello stesso nuovo regolamento.

Fonte: Eur-Lex

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