La UE richiede alcuni tipi di informazioni sui biocaburanti e i bioliquidi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 9/11 del 13 gennaio 2011 è pubblicata la Decisione 2011/13/UE della Commissione del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri.

Gli Stati membri devono garantire che gli operatori economici riferiscano in merito alla conformità dei bioliquidi con i criteri di sostenibilità fissati dalla direttiva 2009/28/CE e alla conformità dei biocarburanti con i criteri di sostenibilità fissati dalla medesima direttiva nonché dalla direttiva 98/70/CE; essi devono inoltre fornire informazioni relative ad alcuni aspetti complementari di ordine ambientale e sociale.

Partendo dalla considerazione di cui sopra, la presente decisione stabilisce, fra l’altro, che per ogni partita di biocarburante o di bioliquido gli operatori economici sono tenuti a fornire informazioni indicanti:
a) se la partita è stata certificata o accettata in quanto con forme ai requisiti di un regime volontario riconosciuto dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 20°09/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, come sistema contenente dati accurati ai fini di informazione sulle misure adottate per la tutela dei suoli, dell’acqua e dell’aria, sul ripristino di terreni degradati, sul contenimento del consumo di acqua nelle zone in cui la risorsa è scarsa e/o relativamente alle questioni di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 ter, secondo comma, della direttiva 98/70/CE;
b) se la partita è stata è stata certificata o accettata ai sensi della lettera a), il nome del sistema in questione.

La presente decisione lascia impregiudicato il diritto della Commissione di richiedere agli operatori economici ulteriori informazioni ai fini dell’articolo23, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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