Partendo dalla considerazione di cui sopra, la presente decisione stabilisce, fra laltro, che per ogni partita di biocarburante o di bioliquido gli operatori economici sono tenuti a fornire informazioni indicanti:
a) se la partita è stata certificata o accettata in quanto con forme ai requisiti di un regime volontario riconosciuto dalla Commissione, ai sensi dellarticolo 18, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 20°09/28/CE e dellarticolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, come sistema contenente dati accurati ai fini di informazione sulle misure adottate per la tutela dei suoli, dellacqua e dellaria, sul ripristino di terreni degradati, sul contenimento del consumo di acqua nelle zone in cui la risorsa è scarsa e/o relativamente alle questioni di cui allarticolo 17, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e dellarticolo 7 ter, secondo comma, della direttiva 98/70/CE;
b) se la partita è stata è stata certificata o accettata ai sensi della lettera a), il nome del sistema in questione.
La presente decisione lascia impregiudicato il diritto della Commissione di richiedere agli operatori economici ulteriori informazioni ai fini dellarticolo23, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.
(LG-FF)