La vendita dei medicinali al di fuori della farmacia

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2006 è pubblicata la Circolare 3 ottobre 2006,n. 3 del Ministero della salute relativa alla “Vendita di alcune tipologie di medicinali al di fuori della farmacia: “Applicazione dell’articolo 5 , commi 1,2,3,3-bis e 4 del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248”.

Nella introduzione alla Circolare del Ministero della salute si legge che:
“L’art.5 del decreto – legge 4 luglio 2006,n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, entrato in vigore lo stesso 4 luglio, ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori della farmacia. Nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006,n. 248, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O., entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, il predetto articolo così stabilisce al comma 1:
“Gli esercizi commerciali di cui all’art. 4 , comma 1, lettere d),e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco e di automedicazione, di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001,n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione kn cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E’abrogata ogni norma incompatibile”.
La Circolare prosegue indicando gli esercizi commerciali aventi le caratteristiche per la vendita di certi tipi di medicinali, ovvero di prodotti che possono essere venduti negli esercizi diversi dalle farmacie; chiarisce l’obbligatorietà della presenza del farmacista; sulle modalità di conservazione dei farmaci e sulle procedure burocratiche per la vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica in esercizi diversi dalle farmacie.
Dunque, a partire dal 1° gennaio 2007, i distributori potranno vendere i medicinali menzionati nell’art.5 della legge solo gli esercizi commerciali che, avendo regolarizzato la loro posizione con il Ministero della salute, saranno provvisti dell’identificativo univoco.

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