Lavoratrici, UE: misure per la sicurezza e la salute sul lavoro

Il Parlamento europeo ha presentato, il 20 ottobre 2010, una “Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l’ attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”.

Il testo della Risoluzione presenta una serie di emendamenti alla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavatrici gestanti,puerpere o in periodo di allattamento”

aggiungendo al titolo della direttiva, come primo atto modificativo, l’introduzione di “misure intese a favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare”.

Infatti, fra le novità particolarmente significative richieste per la modifica della direttiva sono da segnalare:

– Emendamento 3:
introduce il Considerando 5 bis (nuovo) proponendo di inserire la seguente frase:”(5 bis) Nella sentenza emessa il 26 febbraio 2008 dalla Corte di giustizia dell’ Unione europea nella causa C-506/06 May/Flochner, la Corte ha ritenuto che si configura una discriminazione diretta fondata sul sesso se una lavoratrice viene svantaggiata a motivo della sua assenza per un trattamento di fecondazione in vitro”.(5ter) Il diritto della donna a riprendere il proprio lavoro o a essere reintegrata in un posto di lavoro equivalente alla fine del periodo di congedo per maternità è sancito dall’ articolo 15 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’ attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.(6 ter)-. Conformemente agli obiettivi definiti nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, gli Stati membri dovrebbero eliminare i disincentivi alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e sforzarsi di predisporre, entro il 2010, strutture di accoglienza per almeno il 90% dei bambini di età compresa tra i tre anni e l’”età dell’ obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai tre anni, strutture cui i bambini dovrebbero avere accesso in egual misura sia nelle città che nelle zone rurali”.

Emendamento 8
introduce nella proposta l’atto modificativo del Considerando 6 quinquies (nuove) il quale recita: “La Strategia globale per l’alimentazione del neonato e del bambino enunciata dall’Organizzazione mondiale della sanità il 16 aprile 2002, e recepita nella risoluzione 55.25 della 55° Assemblea mondiale della sanità, stabilisce che l’ “allattamento esclusivo al seno nei primi mesi di vita del bambino garantisce una crescita e uno sviluppo ottimali. Sulla base di detta risoluzione, è necessario che gli Stati membri incoraggino l’introduzione di congedi volti
a permettere la realizzazione di tale obiettivo”.

Considerando 8 ter (nuovo) dell’Emendamento 10
il quale recita che: “Le disposizioni della presente direttiva in materia di congedo di maternità non dovrebbero essere incompatibili con le altre norme sul congedo parentale in vigore negli Stati membri, né dovrebbero indebolirle. Il congedo di maternità e il congedo parentale sono complementari e, se abbinati, possono favorire un migliore equilibrio tra la vita professionale e quella familiare”

Emendamento 11 – Considerando 8 quater (nuovo)
stabilisce che “La lavoratrice che adotta un bambino dovrebbe avere gli stessi diritti di un genitore biologico e dovrebbe potersi avvalere del congedo di maternità secondo le stesse condizioni”.

Considerando 9 bis (nuovo) dell’Emendamento 13
stabilisce che “L’assistenza di figli con disabilità rappresenta una sfida particolare per le madri che lavorano e dovrebbe essere riconosciuta dalla società. La maggiore vulnerabilità delle lavoratrici che hanno figli con disabilità esige che venga concesso loro un congedo di maternità supplementare, la cui durata minima dovrebbe essere fissata nella presente direttiva”

(LP)

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