Larticolo 40 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001 prevede che al padre lavoratore dipendente siano riconosciuti periodi di riposo:
1. nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
3. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
4. in caso di morte o di grave infermità della madre.
Per lavoratrice non dipendente, lINPS, in varie circolari, aveva ritenuto dovesse intendersi la madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dellIstituto o di altro ente previdenziale, e non anche la madre casalinga.
Il Consiglio di Stato, invece, con la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, afferma che la ratio della norma, volta dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui l madre svolga lavoro casalingo, purchè impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.
Tra queste attività, la Circolare dellINPS cita ad esempio la partecipazione a pubblici concorsi, il doversi sottoporre ad accertamenti sanitari o a cure mediche.
In presenza di queste condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un ora al giorno a seconda dellorario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dallingresso in famiglia del minore affidato o adottato.
Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nellipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto(ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).
(LG-FF)