Lavoro marittimo: inadeguate le norme italiane per la sicurezza

La Corte di Giustizia europea con la Sentenza della Quarta Sezione del 28 aprile 2005 ha ritenuto l’Italia inadempiente nell’applicazione della direttiva 1999/95/CE, ovvero per la mancata trasposizione nell’ordinamento italiano di alcune norme della sicurezza marittima.

La Corte di Giustizia europea ha accolto , con la Sentenza della Quarta Sezione del 28 aprile 2005, il ricorso della Commissione europea per la mancata trasposizione dell’Italia nel proprio ordinamento di alcune norme a tutela della sicurezza marittima. L’azione giudiziaria è dipesa dal mancato rispetto dei tempi previsti per rimediare o per fornire sufficienti elementi di chiarificazione a seguito del parere motivato. In questione, il mancato adeguamento al dettato di alcune misure riportate negli articoli 3-9 della direttiva 1999/95/CE sull’orario di lavoro degli equipaggi mercantili di alcune compagnie pubbliche o private. La normativa – il cui recepimento era atteso entro il 30 giugno 2002 – discende da un accordo europeo del 1998 (allegato alla direttiva 1999/63/CE) , ispirato ad una analoga convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il suo scopo è quello di garantire la sicurezza della navigazione attraverso dettagliate misure e procedure di controllo sulle navi commerciali (esclusi i pescherecci) che fanno scalo presso i porti comunitari. Nel complesso, le specifiche sui tempi di lavoro e di riposo dei componenti degli equipaggi devono corrispondere a scritture aggiornate sui mansionari e sui registri di bordo. La Corte di Giustizia UE ha constatato che nella normativa italiana mancherebbero alcune fondamentali misure previste dalla direttiva 1999/95/CE, comunque assenti nel decreto legislativo 271/1999 sull’adeguamento delle condizioni di sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi. Tra le misure mancanti che riguardano la gestione delle informazioni: l’obbligo di notifica al governo del paese di registrazione della nave per la quale è stato presentato un reclamo fondato o eseguito un accertamento positivo di violazioni della direttiva 1999/63/CE; l’obbligo di informare il comandante, il proprietario e l’armatore della nave e le autorità dello Stato di bandiera nel caso in cui ad una nave sia prescritto il fermo in porto; il diritto di ricorso contro la decisione di fermo di una nave e il relativo obbligo di informazione. Assenti anche due fondamentali misure a carattere operativo: la predisposizione di ispezioni specifiche e dettagliate per la verifica delle prescrizioni della direttiva 1999/93/CE e l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per far modificare le condizioni irregolari che mettono in pericolo la sicurezza e la salute degli equipaggi.

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