Le caratteristiche di sicurezza dei nuovi passaporti europei

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 285/1 del 29 dicembre 2004 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha ribadito la necessità di una strategia coerente a livello dell’ Unione europea in relazione agli identificatori biometrici ovvero ai dati biometrici per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti dei cittadini dell’ Unione europea e per i sistemi d’ informazione (VIS e SIS II). Le norme minime di sicurezza sono state introdotte dalla risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 ottobre 2000. Con l’ obiettivo di aggiornare tale risoluzione con un provvedimento comunitario, per rafforzare e uniformare le norme di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio onde tutelarli dalla falsificazione, è stato adottato il Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 385/1 del 29 dicembre 2004 – relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
I passaporti e i documenti di viaggio – come meglio specificato nell’ allegato al Regolamento – hanno un supporto di memorizzazione che contiene un’ immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre le impronte digitali in formato interoperativo. I dati debbono essere protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l’ integrità, l’ autenticità e la riservatezza dei dati. Da precisare che il regolamento non viene applicato alle carte d’ identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, o a passaporti e documenti di viaggio temporanei di validità pari o inferiore a 12 mesi.Il regolamento, che fissa esclusivamente le cosiddette “ specifiche non segrete” stabilisce il livello minimo di sicurezza che i passaporti e i documenti di viaggio degli Stati membri sono tenuti a fornire regolando ogni aspetto dei documenti stessi, innanzitutto, i requisiti della carta utilizzata per le pagine, poi le tecniche di stampa, il metodo di incorporazione dell’ immagine, che non sarà più applicata secondo i metodi tradizionali, ed infine le tecniche contro la riproduzione.Il Regolamento dovrà essere applicato entro 36 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE.

Fonte: Eur-Lex

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