Larticolo 3 del decreto ministeriale, riguardante la Presentazione della domanda per ottenere il passaporto stabilisce che:
1. La domanda di rilascio del passaporto è presentata:
a) in Italia: alla Questura o allm ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora, ovvero, in mancanza di questi uffici, al comando locale dei carabinieri o al comune;
b) allestero: alle rappresentanze diplomatiche consolari;
c) al Ministero degli Affari esteri per il rilascio di passaporti per motivi istituzionali.
2. Con la domanda linteressato deve indicare ed autocertificare secondo legge il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza italiana, la residenza anagrafica, la statura e colore degli occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di famiglia, leventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, nonché di multe o ammende non pagate relative sempre a procedimenti penali, nonché lesistenza di eventuali misure di sicurezza detentiva o di prevenzione previste dallart. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, leventuale esistenza di obblighi alimentari.
3. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta. La domanda è presentata mediante apposito modulo recante idonea informativa ai sensi dellart. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 relativo alla protezione dei dati personali.
4. Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali e a volto coperto, conformi alle modalità previste dalla normativa ICAO di cui al punto 7 della Decisione C(2005)409 e in particolare al modello allegato al presente decreto (Allegato A), delle quali una autenticata, qualora la domanda non sia presentata personalmente dallinteressato.
5. Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, di cui allart. 5 della legge n. 118t5/1967, verificata lidentità dellinteressato nei modi stabiliti dalla legge acquisiscono, a mezzo scansione elettronica, limpronte del dito indice di ciascuna mano dellinteressato. Se, in una mano, limpronta del dito indice non fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in successione, la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e pollice.
6: Ove sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte, viene rilasciato un passaporto temporaneo con validità pari o inferiore a dodici mesi.
7. Qualora, per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, non possano essere acquisite le impronte digitali, il passaporto viene rilasciato senza le impronte:
(LG-FF)