Le caratteristiche di sicurezza del passaporto biometrico.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009 sono pubblicati due Decreti datati 23 giugno 2009 del Ministero degli Affari esteri contenenti le “Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche i sicurezza del passaporto ordinario elettronico. (Decreto n. 303/014)”.

Vista la Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all’adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni e vista la Decisione della Commissione europea C (2006) 2909 del 28 giugno con cui sono state indicate le specifiche tecniche sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio e riconosciuta la necessità di definire le istruzioni operative per il rilascio dei passaporti elettronici, il Ministero degli Affari Esteri ha emanato, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, resa in data 18 giugno 2009, ha emanato il seguente decreto le cui norme di riferimento trovano applicazione in materia la legge 21 novembre 1967, n. 1185 “Norme sui passaporti”, nonché tutte le altre norme riferite comunque ai passaporti, il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea CE n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e successive modificazioni, la Decisione della Commissione europea C (2006) 2909.

L’articolo 3 del decreto ministeriale, riguardante la “Presentazione della domanda per ottenere il passaporto” stabilisce che:
“1. La domanda di rilascio del passaporto è presentata:
a) in Italia: alla Questura o all’m ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora, ovvero, in mancanza di questi uffici, al comando locale dei carabinieri o al comune;
b) all’estero: alle rappresentanze diplomatiche consolari;
c) al Ministero degli Affari esteri per il rilascio di passaporti per motivi istituzionali.
“2. Con la domanda l’interessato deve indicare ed autocertificare secondo legge il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza italiana, la residenza anagrafica, la statura e colore degli occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di famiglia, l’eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, nonché di multe o ammende non pagate relative sempre a procedimenti penali, nonché l’esistenza di eventuali misure di sicurezza detentiva o di prevenzione previste dall’art. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l’eventuale esistenza di obblighi alimentari.
“3. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta. La domanda è presentata mediante apposito modulo recante idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 relativo alla protezione dei dati personali.
“4. Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali e a volto coperto, conformi alle modalità previste dalla normativa ICAO di cui al punto 7 della Decisione C(2005)409 e in particolare al modello allegato al presente decreto (Allegato A), delle quali una autenticata, qualora la domanda non sia presentata personalmente dall’interessato.
“5. Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, di cui all’art. 5 della legge n. 118t5/1967, verificata l’identità dell’interessato nei modi stabiliti dalla legge acquisiscono, a mezzo scansione elettronica, l’impronte del dito indice di ciascuna mano dell’interessato. Se, in una mano, l’impronta del dito indice non fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in successione, la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e pollice.
“6: Ove sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte, viene rilasciato un passaporto temporaneo con validità pari o inferiore a dodici mesi.
“7. Qualora, per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, non possano essere acquisite le impronte digitali, il passaporto viene rilasciato senza le impronte”:

(LG-FF)

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