LAgenzia delle entrate, inoltre, chiarisce che i giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, ossia quelli instaurati prima del 22 maggio 2008, proseguono davanti al giudice ordinario. A questultimo spetta anche il giudizio di impugnazione sugli atti di riscossione delle sanzioni irrogate dallAgenzia sempre in materia di lavoro sommerso.
La circolare ricorda che per le violazioni contestate a partire dal 12 agosto 2006, lAgenzia delle entrate non applica più le relative sanzioni, compito attribuito alle Direzioni provinciali del lavoro.
Per le sanzioni riguardanti, invece, violazioni verificate prima del 12 agosto 2006, lAgenzia è ancora competente sia per lirrogazione che per liscrizione a ruolo delle relative somme. Per quanto riguarda il termine di decadenza e per la notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione, è stato chiarito che è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Con riferimento, invece, alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, il termine coincide con il 30 giugno 2008.
(LG-FF)