Le istruzioni UE per le discariche dei rifiuti

Sulla G.U.C.E. L 11/27 del 16 gennaio 2003 è pubblicata la Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri per l’ ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’ art.16

Dopo lo schema di decreto legislativo, approvato l’ 11 dicembre 2002 dal Consiglio dei Ministri ( non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma il cui testo l’ abbiamo portato a conoscenza dei nostri utenti nella Ambl@v-News del 7 gennaio 2003), relativo all’ attuazione della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 in materia di costruzione ed esercizio delle discariche di rifiuti, con il quale sono riportati gli Allegati 1 ( Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica), l’ Allegato ” ( Piani di gestione operativa, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale) e l’ Allegato 3 ( Adempimenti a carico dell’ autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni) facenti parte integrale della citata direttiva, il Consiglio dell’ Unione Europea ha adottato, il 19 dicembre 2002, la Decisione che stabilisce criteri e procedure per l’ ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’ articolo 16 e dell’ Allegato II della stessa Direttiva 1999/31/CE, pubblicata sulla G.U.C.E. L11/27 del 16 gennaio 2003. Le norme tecniche predisposte dalla UE con questa Decisione del Consiglio, in attuazione dell’ articolo 16 della direttiva madre, contengono le istruzioni da seguire per accertare l’ ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, ovvero che risultino conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito alla sezione 2 dell’ allegato alla Decisione, compresi i valori limite di sostanze pericolose ammissibili, impiegando metodi di campionamento ed analisi elencati nella sezione 3 dell’ allegato alla Decisione stessa. La caratterizzazione di base, prima tappa della procedura di ammissione, consiste nella determinazione di tutte le caratteristiche di rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento sicuro dei rifiuti a lungo termine. La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi: a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti ( tipo, origine,composizione, consistenza, tendenza a produrre colaticcio e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche); b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste dall’ articolo 6, lettera a), della direttiva discariche; c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite; d) individuare le variabili principali ( parametri critici) per la verifica di conformità e le eventuali possibilità do semplificare i test relativi ( in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti).Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità. Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità nelle discariche per rifiuti inerti, viene precisato che quanto si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perchè se ne conosce l’ origine) i rifiuti devono essere sottoposti a prove o semplicemente respinti. Se i rifiuti sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera in quantità tali da aumentare il rischio legato ai rifiuti in misura sufficiente da giustificare il loro smaltimento una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non possono essere ammessi in una discarica di rifiuti inerti. Per l’ ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei occorre effettuare una valutazione della sicurezza specifica del sito conformemente a quanto stabilito nell’ Allegato A della Decisione.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo