Le linee guida per i bagni chimici mobili.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2007 è pubblicata la Circolare 31 ottobre 2007del Ministro della salute riguardante le “Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici”.

Come è scritto in Premessa alla Circolare del Ministro della salute “le malattie infettive e parassitarie rappresentano ancora oggi uno dei principali problemi di salute pubblica ed una delle maggiori cause di morbosità sia nelle regioni industrializzate sia nelle aree in via di sviluppo. Microrganismi patogeni a trasmissione fecale-orale, in particolare batteri quali Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli 0157, Shigella, Vibrio cholerae, virus dell’epatite, Poliovirus, Rotavirus e parassiti quali Guardia e Cryptosporidium, rivestono grande rilevanza sanitaria soprattutto in relazione a determinate condizioni ambientali”.
Particolare attenzione deve pertanto essere posta nella costruzione e gestione di tutti i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento dei liquami, in particolare se di origine umana, poiché molti dei microrganismi suddetti riconoscono come unico ospite l’uomo (virus dell’epatite A, virus della poliomielite, Salmonella thyphi, vibrione del colera, ecc..).
Il Ministro della salute ha ritenuto, quindi, porre una particolare attenzione circa l’uso sempre più diffuso di bagni mobili chimici che trovano utilizzo non solo nell’ambito delle attività di lavoro come cantieri mobili o temporanei, ma anche in occasioni di fiere, sagre, megaconcerti, manifestazioni politiche, sindacali, religiose e in situazioni particolari come nell’allestimento di alloggiamenti temporanei (tendopoli, baraccopoli, container) in occasione di disastri naturali o di guerre. La concentrazione di popolazione, l’uso di tali bagni in condizioni precarie, la sempre più frequente presenza di soggetti provenienti da zone dove la diffusione di enteropatogeni è molto più elevata che non nei Paesi occidentali, impongono una particolare attenzione nella definizione delle caratteristiche costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici.
La Circolare del 31 ottobre scorso detta regole precise sulle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali di questi particolari WC chimici. Si inizia con le dimensioni, che non devono essere in nessun caso inferiori a 100×100 cm per la base e a 200 cm per altezza, e con la prescrizione sui materiali da utilizzare per la costruzione ed il rivestimento interno, i quali devono essere di tipo a superficie assolutamente liscia e senza spigoli vivi, per permettere una più agevole e rapida disinfezione. Per consentire l’accesso ai disabili, poi, è previsto che i bagni mobili abbiano un pavimento atto alla rotazione delle sedie a rotelle e che non presentino alcun tipo di barriera architettonica, come scalini ed assenza di maniglie d’appoggio. Il ricambio naturale d’aria deve essere assicurato da apposite griglie poste sulla porta (che dovrà aprirsi verso l’esterno) ed il tetto deve essere costruito di preferenza con un materiale che faccia penetrare naturalmente la luce dall’esterno, senza però presentare l’inconveniente del surriscaldamento per i raggi solari. Un’altra misura igienica importante, oltre alla costante presenza di carta igienica all’interno del bagno, è la necessità di porvi dentro o nelle sue immediate vicinanze una struttura per il lavaggio e la disinfezione delle mani (con acqua additivata di disinfettanti); infatti, le più diffuse malattie parassitarie ed infettive (come Salmonella, Escherichia coli, ecc..) si trasmettono per via fecale -orale e spesso i bagni chimici sono utilizzati dagli addetti alla preparazione, manipolazione, distribuzione e vendita di alimenti e bevande, che quindi possono contaminare i cibi non avendo la possibilità di lavarsi accuratamente le mani.La circolare contiene inoltre norme sulla vasca dei reflui e sul sistema di ventilazione forzata. Infine, è previsto che sia vietata sia l’accesso al bagno nel caso in cui la vasca di raccolta sia colma o satura, sia la possibilità di fumare all’interno della struttura.
LG-FF

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