Secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 301/3 del 20-11-2007 è pubblicata la Decisione N. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013).

La Decisione di cui sopra rientra tra le Decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il cui testo è considerato rilevante ai fini del SEE.
Il settore della sanità – si legge nei considerando alla decisione del 23 ottobre 2007 – è caratterizzato, da una parte, da un formidabile potenziale di crescita, innovazione e dinamismo e, dall’altra, dalle sfide cui è confrontato in termini di sostenibilità finanziaria e sociale e di efficienze dei sistemi sanitari, che sono dovute tra l’altro all’invecchiamento della popolazione e ai progressi in campo medico.
Il programma d’azione comunitaria della sanità pubblica (2003-2008) adottato con la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato il primo programma comunitario integrato in questo settore ed ha già dato luogo a una serie di importanti sviluppi e miglioramenti.
Sono però necessari sforzi continui per raggiungere gli obiettivi che la Comunità ha già fissato nel campo della sanità pubblica. Di conseguenza è stato opportuno istituire un secondo programma d’azione comunitaria nel campo della salute per il periodo 2008-2013.
Il programma integra, sostiene e aggiunge valore alla politica degli Stati membri e contribuisce a una maggiore solidarietà e prosperità dell’Unione europea tutelando e promuovendo l salute e la sicurezza umane nonché migliorando la sanità pubblica.
Nell’allegato alla Decisione sono indicati i seguenti obiettivi da perseguire:
-migliorare la sicurezza dei cittadini;
-promuovere la salute, anche riducendo le disparità sanitarie;
-generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute:
La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma per il periodo indicato dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a 321.500.000 euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
Il contributo finanziario della Comunità non supera le seguenti soglie:
a) il 60% del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo di programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino all’80% dei costi;
b) il 60% dei costi di funzionamento di un organismo non governativo o di una rete specializzata, senza scopo di lucro e indipendente da interessi industriali, commerciali ed economici configgenti, che abbia membri in almeno la metà degli Stati membri, con una copertura geografica equilibrata, e persegue come finalità primaria uno o più obiettivi del programma, qualora tale aiuto si riveli necessario per raggiungere detti obiettivi. In casi di utilità eccezionale il contributo comunitario potrà arrivare fino all’80% dei costi.
Il rinnovo del contributo finanziario destinato ad organismi non governativi e a reti specializzate può derogare al principio di riduzione progressiva.
LG-FF

Fonte: Eur-Lex

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