Posizione comune(CE) sull’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 277E/8 del 20-11-2007 è pubblicata la Posizione Comune(CE) N.16/2007 definita dal Consiglio il 15 ottobre 2007 in vista dell’adozione del regolamento(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento(CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.

La Posizione Comune (CE) N. 16/2007 definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea il 15 ottobre 2007 è stata adottata in considerazione della opportunità di definire costantemente un livello elevato ed uniforme di protezione per i cittadini europei nel settore dell’aviazione civile mediante l’adozione di regole di sicurezza comuni e mediante misure per assicurare che i prodotti, le persone e le organizzazioni nella Comunità rispettino tali regole e quelle adottate in materia di protezione dell’ambiente. Ciò dovrebbe contribuire ad agevolare la libera circolazione di merci, persone e organizzazioni nel mercato interno.
Secondo tale Posizione Comune (CE), richiamandosi all’adozione di un nuovo regolamento(CE) recante regoli comuni dell’aviazione civile, è opportuno definire chiaramente l’ambito di applicazione dell’azione comunitaria in modo che sia possibile individuare, senza ambiguità, le persone, le organizzazioni e i prodotti soggetti al regolamento stesso e alle sue norme di attuazione. E’ opportuno definire chiaramente tale ambito di applicazione facendo riferimento ad un elenco di aeromobili che sono esentati dall’applicazione del regolamento stesso.
I prodotti aeronautici, le parti e le pertinenze e gli operatori del trasporto aereo commerciale, nonché i piloti e le persone, i prodotti e le organizzazioni che intervengono nella loro formazione e nei loro esami medici, dovrebbero essere certificati o autorizzati dopo essere stati giudicati conforme ai requisiti essenziali che saranno fissati dalla Comunità in linea con le norme stabilite e le pratiche consigliate dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri e che prevede già norme standard per garantire la sicurezza dell’aviazione civile e la protezione ambientale ad essa relativa.
La Commissione europea dovrebbe essere autorizzata ad elaborare le norme di attuazione necessarie per stabilire le condizioni del rilascio del certificato e le condizioni della sua sostituzione a mezzo di una dichiarazione di capacità, tenendo conto dei rischi connessi con i differenti tipi di operazioni, quali certi tipi di lavoro aereo e voli locali con piccoli aeromobili.
La Posizione Comune(CE) concorda che, nell’ambito delle struttura istituzionale della Comunità e dell’equilibrio dei poteri esistenti, venga creata un’Agenzia europea per la sicurezza aerea che sia indipendente per le questioni tecniche e sia dotata di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo scopo è necessario e opportuno che tale Agenzia sia un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i poteri esecutivi conferitigli dal nuovo regolamento e che, quindi, abroga il regolamento(CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile. Anche l’allegato III del regolamento (CE) n. 3922/91 del 16 dicembre 1991 concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile e la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercitazione di funzioni nel settore dell’aviazione civile, dovranno essere pertanto abrogati a tempo debito, ferme restando le certificazioni o le licenze di prodotti, persone e organizzazioni già rilasciate in forza di questi atti.
LG-FF

Fonte: Eur-Lex

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