Le nuove regole per gli alimenti destinati all’infanzia.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2009 è pubblicato il Decreto 9 aprile 2009,n. 82 del Ministero del lavoro, ella salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico riguardante il “Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità
europea ed all’esportazione presso Paesi terzi”.

A partire dal 22 luglio 2009 gli alimenti per lattanti, cioè per bambini fino un anno di età, e gli alimenti di proseguimento destinati alla prima infanzia, possono essere messi in commercio solo se conformi alle disposizioni fissate nel decreto 9 aprile 2009, n. 82, emanato in attuazione della direttiva 2006/141/CE.
Il regolamento stabilisce le prescrizioni relative non solo alla commercializzazione ma anche alla produzione, composizione, etichettatura e pubblicità di questi alimenti.

Prevista inoltre, da parte dei due ministeri, un’attività di monitoraggio sui prezzi di vendita degli alimenti per lattanti e una campagna sulla corretta alimentazione dei più piccoli, tesa anche a tutelare e valorizzare l’allattamento al seno, favorendo una corretta informazione al riguardo e l’adozione di corsi preparatori ed altre iniziative educative. Il Regolamento, inoltre, prevede un vigilanza affinché, al momento della dimissione dai reparti maternità non vengano forniti in omaggio prodotti e materiali in grado di interferire con l’allattamento al seno; sarà contrastata ogni forma di pubblicità, anche occulta, di comportamenti che sconsigliano il ricorso al latte materno.

Il decreto interministeriale riporta anche la composizione degli alimenti per lattanti e di proseguimento che devono essere fabbricati utilizzando le fonti proteiche e secondo i criteri di composizione indicati nelle tabella allegate al decreto stesso, devono richiedere, per essere pronti per il consumo, unicamente l’aggiunta di acqua.
Per eventuali altri ingredienti, oltre alle fonti proteiche, l’idoneità alle particolari esigenze nutritive dei più piccoli deve essere confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti. Escluso in ogni caso l’uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, mentre la presenza di residui di singoli prodotti fitosanitari deve essere strettamente contenuta nei limiti indicati. Nessun prodotto può essere commercializzato o presentato come idoneo a soddisfare il fabbisogno nutritivo nei primi sei mesi di vita, se non gli alimenti per lattanti.

Queste alcune prescrizioni relative ad etichettatura e pubblicità dei prodotti destinati all’infanzia.
Etichettatura- La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è rispettivamente “Alimento per lattanti”e ”Alimento di proseguimento”- La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti i proseguimento fabbricati interamente con proteina di latte vaccino è rispettivamente: “Latte per lattanti”e “Latte di proseguimento”. Le etichette degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento devono essere tali da fornire informazioni necessarie all’uso appropriato dei prodotti e non scoraggiare l’allattamento al seno. E’vietato l’utilizzo di termini come “umanizzato”, “maternizzato”o “adattato”o espressioni analoghe. L’etichettatura deve riportare le seguenti indicazioni obbligatorie:
a) una dicitura relativa alla superiorità dell’allattamento al seno;
b) la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell’alimentazione, della farmacia, della maternità o dell’infanzia.

La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni. E’ammessa, sulle pubblicazioni scientifiche specializzate, nei limiti indicati dal decreto.

(LG-FF)

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