europea ed allesportazione presso Paesi terzi.
Il regolamento stabilisce le prescrizioni relative non solo alla commercializzazione ma anche alla produzione, composizione, etichettatura e pubblicità di questi alimenti.
Prevista inoltre, da parte dei due ministeri, unattività di monitoraggio sui prezzi di vendita degli alimenti per lattanti e una campagna sulla corretta alimentazione dei più piccoli, tesa anche a tutelare e valorizzare lallattamento al seno, favorendo una corretta informazione al riguardo e ladozione di corsi preparatori ed altre iniziative educative. Il Regolamento, inoltre, prevede un vigilanza affinché, al momento della dimissione dai reparti maternità non vengano forniti in omaggio prodotti e materiali in grado di interferire con lallattamento al seno; sarà contrastata ogni forma di pubblicità, anche occulta, di comportamenti che sconsigliano il ricorso al latte materno.
Il decreto interministeriale riporta anche la composizione degli alimenti per lattanti e di proseguimento che devono essere fabbricati utilizzando le fonti proteiche e secondo i criteri di composizione indicati nelle tabella allegate al decreto stesso, devono richiedere, per essere pronti per il consumo, unicamente laggiunta di acqua.
Per eventuali altri ingredienti, oltre alle fonti proteiche, lidoneità alle particolari esigenze nutritive dei più piccoli deve essere confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti. Escluso in ogni caso luso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, mentre la presenza di residui di singoli prodotti fitosanitari deve essere strettamente contenuta nei limiti indicati. Nessun prodotto può essere commercializzato o presentato come idoneo a soddisfare il fabbisogno nutritivo nei primi sei mesi di vita, se non gli alimenti per lattanti.
Queste alcune prescrizioni relative ad etichettatura e pubblicità dei prodotti destinati allinfanzia.
Etichettatura- La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è rispettivamente Alimento per lattantie Alimento di proseguimento- La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti i proseguimento fabbricati interamente con proteina di latte vaccino è rispettivamente: Latte per lattantie Latte di proseguimento. Le etichette degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento devono essere tali da fornire informazioni necessarie alluso appropriato dei prodotti e non scoraggiare lallattamento al seno. Evietato lutilizzo di termini come umanizzato, maternizzatoo adattatoo espressioni analoghe. Letichettatura deve riportare le seguenti indicazioni obbligatorie:
a) una dicitura relativa alla superiorità dellallattamento al seno;
b) la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dellalimentazione, della farmacia, della maternità o dellinfanzia.
La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni. Eammessa, sulle pubblicazioni scientifiche specializzate, nei limiti indicati dal decreto.
(LG-FF)