Le nuove regole per la produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 250/1 del 18-9-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 889/2008 della Commissione europea del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.

Il nuovo regolamento si richiama al regolamento(CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento(CEE) n. 2092/91, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 16, paragrafo 3, lettera c), l’articolo 17, paragrafo 2, l’articolo 18, paragrafo 5, l’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 22, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 3, l’articolo 25, paragrafo 3, l’articolo 26, l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 29, paragrafo 3, l’articolo 38, lettere a), b), c) ed e), e l’articolo 40.
Poiché il citato regolamento(CE), e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, all’etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel settore vegetale e animale, si è reso necessario stabilire le modalità di applicazione di tali prescrizioni.

La definizione di nuove norme di produzione relative a determinate specie animali, all’acquicoltura biologica, alle alghe marine e ai lieviti utilizzati nell’alimentazione umana o animale a livello comunitario richiederà ancora del tempo; esse andranno pertanto elaborate nell’ambito di una procedura successiva.

Secondo le considerazioni del nuovo regolamento(CE) è quindi opportuno che tali prodotti siano esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia le norme comunitarie stabilite in materia di produzione, controlli ed etichettatura devono essere applicate mutatis mutandis a talune specie animali, a taluni prodotti dell’acquicoltura e a talune alghe marine, conformemente all’articolo 42 del regolamento(CE) n. 834/2007.

Il nuovo regolamento stabilisce alcune definizioni al fine di evitare ambiguità nonché di garantire un’applicazione uniforme delle norme che disciplinano la produzione biologica.
Si precisa che la produzione biologica si basa sul principio che le piante debbano essere essenzialmente nutrite attraverso l’ecosistema del suolo. Per questo motivo non deve essere autorizzata la coltura idroponica, che consiste nel far crescere i vegetali su un substrato inerte nutrendoli con l’apporto di minerali solubili ed elementi nutritivi.

Poiché la produzione biologica fa ricorso a pratiche colturali di vario tipo e all’apporto limitato di concimi e di ammendanti poco solubili, il nuovo regolamento stabilisce che tali pratiche devono essere precisate. In particolare occorre definire le condizioni di impiego di taluni prodotti non di sintesi.

Inoltre, è previsto che l’impiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per l’ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli deve essere fortemente limitato. E’quindi opportuno dare la preferenza all’applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Vengono anche stabilite, fra le altre cose, le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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