Poiché il citato regolamento(CE), e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, alletichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel settore vegetale e animale, si è reso necessario stabilire le modalità di applicazione di tali prescrizioni.
La definizione di nuove norme di produzione relative a determinate specie animali, allacquicoltura biologica, alle alghe marine e ai lieviti utilizzati nellalimentazione umana o animale a livello comunitario richiederà ancora del tempo; esse andranno pertanto elaborate nellambito di una procedura successiva.
Secondo le considerazioni del nuovo regolamento(CE) è quindi opportuno che tali prodotti siano esclusi dallambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia le norme comunitarie stabilite in materia di produzione, controlli ed etichettatura devono essere applicate mutatis mutandis a talune specie animali, a taluni prodotti dellacquicoltura e a talune alghe marine, conformemente allarticolo 42 del regolamento(CE) n. 834/2007.
Il nuovo regolamento stabilisce alcune definizioni al fine di evitare ambiguità nonché di garantire unapplicazione uniforme delle norme che disciplinano la produzione biologica.
Si precisa che la produzione biologica si basa sul principio che le piante debbano essere essenzialmente nutrite attraverso lecosistema del suolo. Per questo motivo non deve essere autorizzata la coltura idroponica, che consiste nel far crescere i vegetali su un substrato inerte nutrendoli con lapporto di minerali solubili ed elementi nutritivi.
Poiché la produzione biologica fa ricorso a pratiche colturali di vario tipo e allapporto limitato di concimi e di ammendanti poco solubili, il nuovo regolamento stabilisce che tali pratiche devono essere precisate. In particolare occorre definire le condizioni di impiego di taluni prodotti non di sintesi.
Inoltre, è previsto che limpiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per lambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli deve essere fortemente limitato. Equindi opportuno dare la preferenza allapplicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Vengono anche stabilite, fra le altre cose, le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.
(LG-FF)