Le regole tecniche per l’attuazione del Casellario giudiziario telematico

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2007 è pubblicato il Decreto 25 gennaio 2007 del Ministero della Giustizia riguardante le “Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Con il Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2007 vengono definite le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l’attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti sa reato e dei relativi carichi pendenti, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
Il sistema informativo telematico, la cui gestione è demandata all’ufficio centrale, è il supporto alla base di tutte le procedure per le attività degli e tra gli uffici coinvolti concernente l’iscrizione, l’eliminazione, lo scambio, la trasmissione, la conservazione dei dati e i servizi certificativi, anche nei rapporti con l’utenza e si uniforma ai principi indicati all’articolo 41 del citato Testo Unico.
Il sistema raccoglie e conserva in una banca dati centralizzata:
-l’insieme dei dati del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli relativi ai minorenni;
-l’insieme dei dati relativi all’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e all’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
I dati raccolti e memorizzati nella banca dati centralizzata sono protetti mediante l’utilizzo di tecniche di cifratura ed idonee procedure di controllo degli accessi.

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