Legge 107/2010: per tutelare i diritti delle persone sordo-cieche

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 è pubblicata la Legge 24 giugno 2010, n. 107 contenente “Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche”.

La Legge 107/2010, è in vigore il 14 luglio 2010, dispone, nei confronti delle persone affette sia da cecità civile che da sordità, il riconoscimento della sordo cecità quale disabilità specifica unica, diversa dalla “semplice” somma di sordità e cecità, così come previsto dalla “Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordo cieche” prodotta il 1 aprile 2004 dal Parlamento europeo, che consentirà una maggiore salvaguardia dei diritti delle persone sordo cieche, favorendo per loro pari opportunità e una migliore qualità di vita.

Si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione in corso, in materia di sordità civile e di cecità civile.

Le persone affette da sordocecità, così come definite percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile.
Percepiscono anche in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità e cecità civile, erogate dal,l’ Istituto nazionale di pre videnza sociale (INPS).
Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari i distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e cecità civile, è riconosciuta l’ unificazione dei trattamenti in godimento.
Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l’ inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.
L’ accertamento della sordocecità è effettuato dall’ azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall’ interessato.
All’ ac certamente si procede nel corso di un’unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile.Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa in vigore per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile.
La condizione sordocieca viene riconosciuta al soggetto che all’ accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione in corso rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell’ ottenimento delle indennità già definite in base alle normative in corso relative alle due distinte minorazioni.
Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell’ INPS.
Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate.
Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.
Nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuati previsti dall’ articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell’ articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.
Nell’ ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

(LG)

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