Legge ” obiettivo”: ricorso per legittimità costituzionale

Presentato dalla Regione Toscana il 1 marzo 2002

Sulla S.S. della G.U. n. 15 del 10 aprile 2002 è pubblicato il ” Ricorso per legittimità costituzionale” inoltrato il 1 marzo 2002 dalla Regione Toscana in merito alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante ” Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici” (c.d. Legge “0biettivo” o Legge Lunardi ). Le motivazioni per cui la Regione Toscana chiede alla Corte costituzionale di dichiarare l’ illegittimità costituzionale dell’ art. 1, commi 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 della citata legge in quanto ritenuta in contrasto con l’ art. 117 della Costituzione, come modificato al Titolo V della parte seconda della Costituzione stessa dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Come indicato nell’ ordinanza depositata in cancelleria il 1 marzo 2002, il provvedimento oggetto del ricorso si compone di due parti: la prima riguarda le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. La seconda parte riguarda la normativa in materia edilizia. Le suddette disposizioni sono ritenute, nel ricorso presentato dalla Regione Toscana, ” lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite dall’ art. 177 della Costituzione. Come i nostri utenti potranno leggere nel testo del ricorso riportato nel link, gli aspetti controversi riguardano: -Individuazione delle ” grandi opere” da realizzare ed indicazione dei necessari stanziamenti- Potere riservato esclusivamente al Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali-Mancata previsione dell’ intesa paritaria fra Stato e regioni-Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente-Violazione del principio di leale collaborazione.- Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate- Previsione, fra i principi e criteri direttivi, di una riforma della procedura per la valutazione di impatto ambientale, nonché di uno speciale regime degli appalti e dei lavori pubblici, in deroga alla legge quadro n. 109/1994 ( c.d. legge Merloni)-Denunciata invasione di materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva, ovvero alla potestà concorrente,delle Regioni. Non configurabilità dell’ interesse nazionale quale limite alla legislazione regionale. – Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento ( DPR n. 554/1999) di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici-Denunciata invasione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva. – Delega al Governo ad emanare, per gli anni 2002 e 2003, decreti legislativi per l’ approvazione definitiva degli interventi strategici individuati. Denunciata violazione di competenze regionali. -Previsioni riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi , le relative fasi e cadenze procedimentali, l’iter per l’ acquisizione dei pareri necessari, la contribuzione agli oneri di urbanizzazione, l’ applicabilità della nuova disciplina nei confronti delle Regioni ordinarie, la delega al Governo per l’adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia edilizia ( DPR n. 380/2001)-Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva spettante alle regioni in materia edilizia, ovvero ( in subordine) della potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio. Le ravvisate illegittimità costituzionali della norma, per violazione dell’ art. 117 Cost. , non possono ritenersi superate dalla previsione – contenuta nel terzo comma dell’ art. 1 – di forme consultive delle regioni nel procedimento volto all’ adozione dei decreti delegati, perché la Costituzione non consente che l’ esercizio della potestà legislativa- sia esclusiva che concorrente- riconosciuta alle regioni, venga surrogata da un mero parere reso dalla Conferenza unificata, privo di un’efficacia vincolante e determinante in merito al contenuto delle scelte legislative da approvare.

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