Controllo delle sostanze che riducono lo strato di ozono

La Decisione della Commissione europea del 7 marzo 2002

Sulla G.U.C.E. L 94/28 dell’ 11 aprile 2002 è pubblicata la Decisione della Commissione del 7 marzo 2002 che assegna quote di importazione per le sostanze controllate di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002. Come stabilito dal protocollo di Montreal le sostanze controllate non devono superare, a livello comunitario, i limiti stabiliti. La Decisione di cui sopra si riferisce in particolare al bromuro di metile e agli idroclorofluorocarburi ( HCFC) che i produttori e gli importatori, come stabilito dall’ articolo 4, paragrafi 2 e 3 del citato regolamento (CE), possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per un periodo determinato di 12 mesi, nel caso specifico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002. Secondo l’ articolo 1 della Decisione adottata, il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII ( idrofluorocarburi), provenienti da fonti esterne e che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità europea nel 2002 è di 3.812.606,520 kg., mentre per il bromuro di metile ( appartenente alle sostanze controllate del gruppo VI) è di 4.706.095,600 kg PRO. La Commissione ha pubblicato una comunicazione agli importatori comunitari di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, a seguito della quale ha avuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2002. Per il bromuro di metile destinato ad usi diversi dall’ applicazione di quarantena e da trattamenti anteriori al trasporto le quote di importazione sono assegnate agli importatori primari, e per tali la Commissione intende gli importatori che trattano direttamente, fatturando, con i produttori al di fuori della Comunità. Sulla quota di bromuro di metile di ciascun importatore è trattenuta una riserva del 3,75% ed una riserva di emergenza dell’ 1,25 % da assegnare nel 2002. Per la stessa sostanza non destinata all’ applicazione di quarantena sulla quota di ciascun importatore è trattenuta una riserva del 10% da assegnare sempre nel 2002. Per gli HCFC, nel fissare le quote la Commissione ha tenuto conto della necessità di ridurre ulteriormente la produzione, l’ importazione e l’uso di tale sostanza, ritenendo però opportuno riservare il 4% del quantitativo totale di HCFC disponibile per l’immissione sul mercato agli importatori che non producono la sostanza.

Fonte: Eur-Lex

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