L’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore

La Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2003, pubblica nella G.U.E. L 42/38 del 15 febbraio 2003

La direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’ esposizione al rumore durante il lavoro contiene disposizioni che ne prevedono il riesame da parte del Consiglio in base ad una proposta della Commissione e al fine di ridurre i rischi in questione, tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Successivamente, la riduzione dell’ esposizione al rumore è stata realizzata attraverso l’ applicazione di provvedimenti di prevenzione, attraverso la scelta di attrezzature, di procedimenti e di metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Tali disposizioni si sono poi concretizzate con l’ adozione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’ attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che considera prioritarie le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Ai sensi dell’ art. 16, paragrafo 1, della citata direttiva del 1989,il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2003/10/CE del 6 febbraio 2003 ( considerata diciassettesima direttiva particolare ) sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( rumore). La direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 42/38 del 15 febbraio 2003. La sedicesima direttiva particolare, adottata il 25 giugno 2002 ( Direttiva 2002/44/CE pubblicata sulla G.U.C.E. L 177/13 del 6 luglio 2002) si riferisce ai rischi derivanti dalle vibrazioni. Con la direttiva 2003/10/CE, vengono fissati i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l’ azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e pressione acustica di picco. In circostanze debitamente giustificate, per le attività in cui l’ esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata all’ altra di lavoro, gli Stati membri possono permettere che, ai fini dell’ applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di esposizione che fanno scattare l’ azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore sia sostituito dal livello di esposizione settimanale al rumore per valutare i livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori, a condizione che tale livello, dimostrato da un idoneo controllo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB (A) e siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Nella sezione II della direttiva, riguardante gli obblighi dei datori di lavoro, vengono indicati i metodi di identificazione e valutazione dei rischi, le disposizioni miranti ad escludere o a ridurre l’ esposizione, i dispositivi individuali di protezione dell’ udito, la limitazione dell’ esposizione, l’ informazione e formazione dei lavoratori, la consultazione e partecipazione dei lavoratori, il controllo sanitario. Con l’ entrata in vigore della direttiva 2003/10/CE ( 15 febbraio 2003) è abrogata la direttiva 86/188/CEE

Fonte: Eur-Lex

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