Procedure per la bonifica del mare contaminato da idrocarburi petroliferi

Il Decreto 23 dicembre 2002 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003-rmanato in proposito dal Direttore generale per la difesa del mare (Min.Ambiente)

Il Direttore generale per la difesa del mare del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio, Cosentino, ha emanato il Decreto 23 dicembre 2002 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003-riguardante la ” Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi”. Tale decreto si richiama, in particolare, alla ” Specifica tecnica per la valutazione comparativa in laboratorio dei prodotti disinquinanti proposti per la bonifica delle marine contaminate da idrocarburi” allegata alla Circolare n. 97, serie I, datata 23 giugno 1997 del soppresso Ministero della marina mercantile e dei porti ed ai risultati dei lavori del Gruppo tecnico, costituito, presso la stessa Direzione per la difesa del mare, dai rappresentanti dell’ Agenzia per la protezione dell’ ambiente e per i servizi tecnici, ” al fine di definire idonei criteri di valutazione e nuovi metodi operativi volti ad evidenziare l’ efficacia e l’ ecocompatibilità con l’ ambiente marino dei prodotti disinquinanti”, ovvero dei prodotti disperdenti ed assorbenti. I dati informativi ed i test con le relative metodiche, cui sottoporre i prodotti disinquinanti ai fini del riconoscimento di idoneità, sono riportati negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto direttoriale. L’ Allegato 1 riguarda i prodotti ad azione disperdente emulsionante e le relative schede di identificazione del prodotto, i metodi di prova per la determinazione dell’ efficacia e stabilità, della tossicità acuta e cronica, della biodegradabilità e dell’ entità del bioaccumulo dei prodotti disperdenti; l’ allegato 2 , invece, riguarda i prodotti solidi di tipo galleggiante ad azione assorbente con il relativo metodo di prova per la determinazione dell’ efficacia assorbente e della stabilità dell’ azione assorbente, oltre alquadro riassuntivo dei requisiti tecnici richiesti per il prodotto assorbente. Le società produttrici di prodotti disperdenti ed assorbenti già riconosciuti idonei ovvero le società che intendano immettere sul mercato nuovi prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare istanza di riconoscimento di idoneità degli stessi prodotti al Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio -Direzione per la difesa del mare, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma. Tali istanze, da presentarsi, in lingua italiana, in triplice copia, in originale o copie conformi, devono essere corredate della documentazione tecnica prevista negli allegati al decreto, e devono provenire esclusivamente da laboratori operanti secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, accreditati da organismi conformi alla norma UNI CEI EN 45003 per le prove e le relative metodiche di cui agli allegati 1 e 2 ed autorizzati dal Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio. I pareri di idoneità saranno, quindi, espressi dall’ Istituto centrale di ricerca applicata al mare e dall’ Istituto superiore di sanità, entrambe preposti dal Ministero per la relativa istruttoria.

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