“Liceità della collocazione in ferie del dipendente che rifiuta la vaccinazione anti Covid” di Rolando Dubini

Pubblichiamo l’approfondimento “Liceità della collocazione in ferie del dipendente che rifiuta la vaccinazione anti Covid” dell’Avv. Rolando Dubini, cassazionista del Foro di Milano.

Liceità della collocazione in ferie del dipendente che rifiuta la vaccinazione anti Covid
Secondo il Tribunale di Belluno l’azienda è obbligata a tutelare la salute dei lavoratori impedendo l’accesso nell’ambiente a rischio di contagio (ordinanza del 19.3.2021 R.G. n. 12/2021)

L’apparentemente controversa questione delle conseguenze contrattuali per il dipendente del rifiuto di vaccinarsi ha trovato il primo inquadramento giudiziario con una sintetica decisione di rara efficacia, che scolpisce principi giuridici fondanti la tutela della integrità psicofisica dei lavoratori e delle lavoratrici come assolutamente preminente e prioritaria.

Il Tribunale di Belluno, giudice del lavoro D.ssa Anna Travìa, si è occupata della vertenza originata dalla decisione di due aziende RSA del Bellunese, la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l e la Sedico Servizi, di collocare in ferie due infermieri e otto operatori sociosanitari (OSS) che avevano rifiutato a febbraio la vaccinazione anticovid-19 Pfizer.
In tal senso è stata decisa la piena legittimità della decisione dell’azienda di collocarli in ferie. Si tratta di dipendenti operanti presso due Rsa, che hanno rifiutato l’inoculazione del il vaccino anti-Covid. Per tale motivo la direzione aziendale ha loro inibito l’accesso al luogo di lavoro, e, per l’effetto, gli sono state assegnate d’ufficio le ferie di cui godere “forzatamente” nel periodo deciso autonomamente dal datore di lavoro.

I dipendenti hanno impugnato i provvedimenti, ricorrendo al Tribunale sezione Lavoro con un ricorso d’urgenza, nel quel veniva chiesta l’immediata riammissione in servizio e rivendicata la libertà di scelta vaccinale prevista dalla Costituzione.
Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso, affermando non solo la legittimità, ma addirittura la doverosità del provvedimento delle Rsa di Belluno e Sedico.
Secondo il Corriere Veneto dopo il rifiuto della vaccinazione i dipendenti erano stati messi in ferie forzate dalla direzione delle RSA e sottoposti alla visita dle medico competente, che aveva dichiarato i sanitari inidonei al servizio.

Il punto in diritto su cui si fonda l’ordinanza è il dovere di massima sicurezza tecnica-organizzativa-procedurale del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, previsto dall’articolo 2087 del Codice civile, finalizzato a garantire l’integrità psicofisica di lavoratori e lavoratrici.

L’articolo completo di Rolando Dubini è disponibile per gli abbonati.

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro

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