Linee guida in tema di referti medici on line.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2009 è pubblicata la Deliberazione 19 novembre 2009,n. 36 del Garante per la protezione dei dati personali sulle “Linee guida in tema di referti on line”.

La possibilità di visualizzare e scaricare da Internet i referti medici relativi ad esami clinici o strumentali, o di riceverli via e-mail, è una prassi piuttosto comune adottata dalla sanità pubblica e privata.

Questa situazione, ancora non regolamentata dal punto di vista della tutela della privacy, ha spinto il Garante per la Protezione dei dati personali a stilare delle linee guida ad hoc per tutelare i cittadini.

Secondo il Garante l fruizione dei referti on line deve essere facoltativa, cioè deve comunque essere possibile poter ritirare questi documenti in versione cartacea presso la struttura dove si sono svolti gli esami. Tale struttura sanitaria, poi, deve garantire che l’adesione a tale servizio sia libera, cioè non condizioni in alcun modo la possibilità di usufruire delle prestazioni mediche richieste, e che possa essere espressa di volt in volta dall’interessato, cioè per ogni esame e non una volta per tutte.

Quest’ultima regola vale per tutte le modalità di consultazione e ricezione, cioè anche nel caso della scelta di ricevere gli esiti clinici via e-mail, oppure telepaticamente direttamente attraverso il proprio medico curante od il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta (o via e-mail alla casella posta elettronica del medico o con le credenziali di autenticazione fornite direttamente al medico per il download). Riguardo a quest’ultima possibilità, infatti, al paziente deve essere concesso il diritto di non comunicare sistematicamente al medico curante tutti i risultati delle indagini cliniche effettuate, lasciandogli la possibilità di scegliere, di volta in volta, quali referti mettere a disposizione del proprio medico.

Se,inoltre, si aderisce al servizio di avviso tramite sms della disponibilità alla consultazione dei referti on line, “nel messaggio inviato deve essere data solo notizia della disponibilità del referto e non anche del dettaglio della tipologia di accertamenti effettuati, del loro esito o delle credenziali di autenticazione assegnate all’interessato”.

Per esprimere scelte consapevoli sul trattamento dei propri dati personali, il paziente deve essere debitamente informato circa le caratteristiche del servizio di refertazione on-line, anche contestualmente all’informativa sul trattamento dei dati personali per finalità di cura, ma in modo comunque distinto. Il personale deve essere formato allo scopo di aiutare eventualmente il paziente nella comprensione dell’informativa, che deve essere sempre e comunque sottoscritta eventualmente dall’interessato.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo