Linee Guida per gli adempimenti previsti dal D.M. 14/04/17 in relazione ai sistemi di misura delle emissioni per gli impianti di produzione di energia elettrica ai sensi del D.M. 06/07/12

Con Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 09/02/21, è stato pubblicato il documento “Linee Guida per gli adempimenti previsti dal D.M. 14/04/2017 in relazione ai sistemi di misura delle emissioni per gli impianti di produzione di energia elettrica ai sensi del D.M. 06/07/2012” relativo a impianti alimentati con prodotti e sottoprodotti di origine biologica.

Le “Linee Guida per gli adempimenti previsti dal D.M. 14/04/2017 in relazione ai sistemi di misura delle emissioni per gli impianti di produzione di energia elettrica ai sensi del D.M. 06/07/2012”, approvate dal Consiglio SNPA con Delibera n. 96/2021, si prefigge lo scopo di fornire una modalità operativa per le Agenzie di Protezione dell’Ambiente aderenti al SNPA per la valutazione e la verifica di quanto previsto dal Decreto 14 aprile 2017 che ha disciplinato le condizioni di accesso all’incremento delle incentivazioni per la produzione di energia elettrica dagli impianti individuati all’art.8 c.4 lettere a) e b) del DM 6 luglio 2012 (impianti alimentati con prodotti di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del decreto stesso).

Il DM 6 luglio 2012 è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili nell’ambito degli obiettivi, stabiliti nei Piani nazionali di azione per le energie rinnovabili; il successivo Decreto 14 aprile 2017 ha disciplinato le condizioni di accesso all’incremento delle incentivazioni per la produzione di energia elettrica dagli impianti di produzione di energia elettrica individuati all’art.8 c.4 lettere a) e b) del DM 6 luglio 2012, incaricando ARPA all’effettuazione dei controlli.

L’obiettivo delle Linee Guida è di uniformare a livello di sistema delle Agenzie italiane e ai soli fini dell’attività di controllo disciplinata dal Decreto 14 aprile 2017: i criteri di approccio nella valutazione dei SAE (Sistemi di Analisi Emissioni) e dei SME (Sistemi di monitoraggio Emissioni) in sede di Verifica iniziale; la modalità di raccolta dati per la valutazione dei valori emissivi e di conseguenza il rispetto dei valori limiti; le modalità di comunicazioni tra le ARPA e il Gestore e tra ARPA e il GSE.

Al fine di fornire un supporto alle Agenzie per la valutazione dei sistemi di misura emissioni, tenuto conto che i “SAE” sono stati introdotti a livello nazionale con il decreto 14/4/17, vengono fornite indicazioni e specifiche per tali sistemi. Per i SME (> 15 MW) si rimanda invece agli apparati prescrittivi dell’autorizzazione vigente e alle Linee Guida eventualmente disponibili in materia a livello regionale/nazionale.

Linee guida SNPA n. 40/2022
Linee Guida per gli adempimenti previsti dal D.M. 14/04/2017 in relazione ai sistemi di misura delle emissioni per gli impianti di produzione di energia elettrica ai sensi del D.M. 06/07/2012
SOMMARIO
1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI
3.1 Riferimenti esterni
3.2 Abbreviazioni e definizioni

4. RESPONSABILITÀ
5. MODALITÀ DI GESTIONE
5.1. Il Decreto 14 aprile 2017: ruoli e competenze
5.2. Comunicazioni a carico del Gestore dell’impianto (ex art.2 Decreto 14 aprile 2017)
5.3. Verifica iniziale di idoneità del sistema SAE/SME da parte di ARPA ex art. 3 comma 2 DM 14/04/17
5.4. Verifica dei dati di monitoraggio SAE/SME da parte di ARPA
5.5. Controlli successivi di ARPA
5.6. Trasmissione dei dati al GSE
5.7. Calcolo della tariffa per attività di verifica di ARPA

6. ALLEGATI

Fonte: SNPA

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