Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2009 è pubblicata la Deliberazione 10 aprile 2009 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE concernente le “Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Deliberazione n.14/2009)”.

In base all’articolo 3 della deliberazione n. 001/2008 del Comitato di gestione ed attuazione della direttiva 2003/87/CE che stabilisce disposizioni transitorie per il monitoraggio delle emissioni per il periodo 2008-2012, viene deliberato che:
1. Sono approvate le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, contenute in allegato alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. I gestori degli impianti in possesso dell’autorizzazione a emettere gas serra effettuano il monitoraggio delle e missioni di gas a effetto serra secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 integrate dalle disposizioni di attuazione di cui al precedente comma 1 a seguito dell’approvazione del piano di monitoraggio di cui al comma 7.
3. I gestori hanno facoltà di applicare le disposizioni della decisione della Commissione europea 2007/589/CE a partire dal 1° gennaio 2009.
Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 4.3 della decisione della Commissione 2007/589/CE, predisposto secondo il formato elettronico disponibile nella sezione dedicata all’attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it è redatto conformemente alla decisione 2007/589/CE e alle relative disposizioni di attuazione di cui all’art. 1 e contiene fra l’altro informazioni sulla metodologia di monitoraggio applicata dal 1° gennaio 2009 alla data di invio del piano di monitoraggio.

I gestori degli impianti in possesso dell’autorizzazione a emettere gas serra o che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non sono in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, ma hanno presentato relativa domanda, trasmettono a questo Comitato il piano di monitoraggio di cui al precedente comma 1, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo