Pubblichiamo l’approfondimento giuridico “L’infortunio dovuto a imprudenza del lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro” dell’Avv. Rolando Dubini, cassazionista del Foro di Milano.
L’infortunio dovuto a imprudenza del lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro
L’infortunio dovuto ad imprudenza del lavoratore e la sua relazione con la responsabilità del datore di lavoro è stata trattata in modo completo ed autorevole nella sentenza della Cassazione Civile, sez. lavoro – Ordinanza 21 settembre 2021, n. 25597
Nel caso di danno alla salute del lavoratore conseguente a infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo se il danno è stato cagionato da una condotta atipica, anomala, imprevedibile ed eccezionale del prestatore tale da porsi come causa esclusiva dell’evento dannoso. In tal caso si manifesta il c.d. rischio elettivo, che consiste nella condotta abnorme del lavoratore tale da interrompere il nesso causale tra obblighi di prevenzione e protezione dell’imprenditore e l’evento infortunistico.
Al di fuori di tale ipotesi, statisticamente piuttosto residuale nelle sentenze civili e penali, in linea di principio il datore di lavoro è sempre responsabile quando omette di adottare tutte le necessarie misure protettive, tecniche-organizzative e procedurali, incluse quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa (imperita, imprudente) del lavoratore, tra le quali la vigilanza assidua affinché le misure obbligatorie e adottate siano rispettate da parte del dipendente.
È dunque parimenti responsabile se non vigila (o non organizza un adeguato sistema di vigilanza) affinché le misure adottate siano rispettate da parte del dipendente. Infine, l’obbligo datoriale di tutela delle condizioni di lavoro (obbligo della massima sicurezza tecnica-organizzativa-procedurale ex art. 2087 c.c.) non è soddisfatto se le misure di prevenzione non sono idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore.
Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro