Malattie professionali, INAIL estende la tutela con la circolare n. 32/2015

La circolare l’INAIL n. 32/2015 estende gli effetti della sentenza n. 46/2010 della Corte Costituzionale relativamente alla possibilità di una revisione d’indennizzo di una malattia professionale.

Il diritto al riconoscimento del peggioramento di una malattia professionale spetta non solo ai titolari di rendita, ma anche a chi non sia stato indennizzato o lo sia stato solo in capitale per l’originaria malattia. Lo ha precisato l’INAIL nella circolare n. 32/2015, estendendo gli effetti della sentenza n. 46/2010 della Corte Costituzionale sulla possibilità di una revisione d’indennizzo di una malattia professionale, oltre gli ordinari termini di revisione (quindici anni), per effetto del protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio.

Il principio giurisprudenziale affermato dalla Consulta parte dal presupposto che se è vero che dopo quindici anni non è più possibile chiedere il riconoscimento di un peggioramento dei postumi di una malattia professionale, ciò non esclude aprioristicamente la possibilità di una nuova valutazione derivante dall’aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore e quindi la richiesta di un risarcimento.

L’INAIL indica tre ipotesi di aggravamento da considerare come “nuova malattia”, oltre i 15 anni:
– malattia denunciata dopo il 15/3/2000 riconosciuta, ma non indennizzata (grado inferiore al 6 per cento);
– malattia denunciata dopo il 15/3/2000, indennizzata in capitale (grado tra il 6 e il 15 per cento);
– malattia denunciata prima del 16 marzo 2000, riconosciuta, ma non indennizzata in rendita (grado di inabilità inferiore all’11 per cento).

L’INAIL precisa che le novità si applicano ai casi futuri, nonché a quelli ancora in fase di istruttoria e a quelli per i quali siano in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritti o decisi con sentenza passata in giudicato.

Fonte: INCA

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