Il principio giurisprudenziale affermato dalla Consulta parte dal presupposto che se è vero che dopo quindici anni non è più possibile chiedere il riconoscimento di un peggioramento dei postumi di una malattia professionale, ciò non esclude aprioristicamente la possibilità di una nuova valutazione derivante dall’aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore e quindi la richiesta di un risarcimento.
L’INAIL indica tre ipotesi di aggravamento da considerare come “nuova malattia”, oltre i 15 anni:
– malattia denunciata dopo il 15/3/2000 riconosciuta, ma non indennizzata (grado inferiore al 6 per cento);
– malattia denunciata dopo il 15/3/2000, indennizzata in capitale (grado tra il 6 e il 15 per cento);
– malattia denunciata prima del 16 marzo 2000, riconosciuta, ma non indennizzata in rendita (grado di inabilità inferiore all’11 per cento).
L’INAIL precisa che le novità si applicano ai casi futuri, nonché a quelli ancora in fase di istruttoria e a quelli per i quali siano in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritti o decisi con sentenza passata in giudicato.