Meccanismo per l’assegnazione di quote di idrofluorocarburi 2003-2009

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 88/51 del 29-3-2007 è pubblicata la Decisione 2007/195/CE della Commissione del 27 marzo 2007 che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idrofluorocarburi per gli anni 2003-2009 a norma del regolamento(CE)n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento(CE)n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ha permesso di conseguire nell’arco di diversi anni una riduzione sostanziale del consumo globale di idrofluorocarburi (HCFC).
Nel contesto di tale riduzione sono state attribuite ai singoli produttori e importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell’ozono proprio di tali sostanze.
Dal 1997 il mercato di queste sostanze, per le varie utilizzazioni alle quali sono destinate, è rimasto stabile. Circa due terzi degli HCFC sono stati utilizzati per la produzione di schiume, finchè questa produzione è stata vietata a decorrere dal q1° gennaio 2003.
Per non penalizzare a partire dal 1° gennaio 2003 gli utilizzatori degli HCFC che producono prodotti diversi dalle schiume, come avverrebbe se il sistema di assegnazione dovesse basarsi sulle quote storiche di mercato, relative all’uso degli HCFC per la produzione, è stato definito un nuovo meccanismo di assegnazione per la produzione di prodotti diversi dalle schiume. Per il periodo 2004-2009, il sistema di assegnazione considerato è quello basato unicamente sulle quote medie storiche di mercato dell’utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume a norma del regolamento(CE)n. 2037/2000.
Sulla quota attribuita ai produttori dei livelli calcolati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, punto i) lettere e) ed f) del citato Regolamento(CE), le quantità indicative assegnate per l’uso di idrofluorocarburi per la refrigerazione, per la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano nell’allegato I della decisione 2007/195/CE (vedi link). Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate nell’allegato II della stessa citata decisione.
La decisione 2005/103/CE della Commissione è, conseguentemente, modificata in modo da tenere conto della modifica della data di riferimento per i produttori e gli importatori degli Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004, dell’aumento delle quote di idrofluorocarburi (gruppo VIII) di cui all’allegato III del regolamento(CE)n. 2037/2000, modificato dall’atto di adesione del 2005, e della quota storica di mercato delle imprese degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° gennaio 2007.

Fonte: Eur-Lex

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