La Posizione comune (CE) n. 37/2003 definita dal Consiglio il 25 aprile 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea C 153 E/252 del 1° luglio 2003.
In mancanza di interventi decisivi, il trasporto totale di merci su strada in Europa è destinato ad aumentare del 50% entro il 2010, con un conseguente aumento del traffico merci internazionale su strada di circa 12 miliardi di tonnellate per chilometro all’ anno.Nel Libro bianco dal titolo ” La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte” la Commissione ha proposto di adottare misure che dovrebbero riportare, entro il 2010,la suddivisione fra i diversi modi di trasporto ai livelli del 1998. Partendo da tali premesse, sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea C 153 E/252 del 1° luglio 2003 è stata pubblicata la Posizione comune (CE) N. 37/2003 definita dal Consiglio il 25 aprile 2003 in vista dell’ adozione del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla concessione di contributi finanziari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ( ” Programma Marco Polo”). Il ” Programma Marco Polo” – per la cui esecuzione nel periodo che va dall’ 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 ha già avuto una dotazione finanziaria di 75 milioni di euro – è volto a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci nella Comunità, nonché a potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficiente e sostenibile, per il periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2010. L’ obiettivo, dunque, è quello di trasferire, entro la fine del programma, il previsto aumento aggregato annuo del traffico merci internazionale su strada, misurato in tonnellate per chilometro, dalla strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne o una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile. Il programma Marco Polo, quindi,si applica ad azioni di trasferimento fra modi, azioni catalizzatrici, azioni di apprendimento che riguardano il territorio di almeno due Stati membri o il territorio di almeno uno Stato membro e quello di un paese terzo vicino. Gli investimenti minimi per accedere ai finanziamenti comunitari sono così strutturati: 1) per il trasferimento tra modi ( trasferimento del traffico dalla strada al trasporto marittimo, fluviale o ferroviario) 500 mila euro ( o, alternativamente, abbracciare lo spostamento di un volume di trasporto pari a 250 milioni di tonnellate per chilometro); 2) azione catalizzatrice ( rimozione barriere strutturali al trasporto alternativo) 1 milione e mezzo di euro; 3) azione di apprendimento ( miglioramento procedure di lavoro nella catena del trasporto merci) 250 mila euro.
Fonte: Eur-Lex
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