Per garantire la continuità alle forniture di energia elettrica

Emanato dal Presidente della Repubblica il Decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003.

Dopo il blackout elettrico cui è stato sottoposto il nostro Paese alla fine dello scorso mese di giugno, il Presidente della Repubblica, ” ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per ripristinare e garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza”, ha emanato il Decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003. Il provvedimento, su suggerimento del Ministro delle attività produttive, dispone di modificare i vigenti limiti relativi agli scarichi industriali per un limitato periodo temporale, comunque non superiore a settantacinque giorni, al fine di consentire, ai soli impianti di produzione di energia termo-elettrica di potenza termica superiore a 300 Mw, di funzionare per un numero di ore sufficiente a fronteggiare le situazioni di emergenza di approvvigionamento della rete di trasmissione. I nuovi limiti sono, quindi, così modificati: a) per il mare e per le zone di foce di corsi d’ acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37° C e l’ incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione; b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’ acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C; c) per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C; d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l’ incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

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