MIN. LAV.: Emersione dei lavoratori irregolari

Il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato sulla prova dell’attestazione di presenza.

La documentazione che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, non dovrà necessariamente pervenire da una pubblica amministrazione.

La nozione di organismo pubblico va intesa includendo in generale soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. A titolo esemplificativo, potrà trattarsi di una certificazione medica di una struttura pubblica o un di certificato di iscrizione scolastica dei figli; potrà far fede una tessera nominativa dei mezzi pubblici, una multa, la titolarità di una scheda telefonica di operatori italiani oppure una documentazione rilasciata da centri autorizzati di accoglienza e ricovero, anche religiosi.

È quanto si legge nel parere dell’Avvocatura Generale dello Stato espresso il 4 ottobre 2012 a seguito dei numerosi quesiti pervenuti.

Tra le prove documentali, infine, l’Avvocatura fa rientrare anche la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, mentre non può ritenersi utile un passaporto recante il timbro di entrata in ‘area Schengen’ non essendo quest’ultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello straniero, alla data stabilita, proprio sul territorio nazionale.

In linea con tale parere sono state aggiornate le FAQ condivise tra il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (in particolare dalla n. 44 alla n. 49).

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