Testo Unico: modifiche al D.L.gs. n. 81/2008 dalla L.1 ottobre 2012, n. 177

LEGGE 1 ottobre 2012, n. 177, Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. (GU n. 244 del 18-10-2012).

LEGGE 1 ottobre 2012, n. 177, Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Il provvedimento è pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18/10/2012.

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Art. 1

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e smi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 28 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di
ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come
definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto,
interessati da attivita’ di scavo»;

b) all’articolo 91 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fatta salva l’idoneita’ tecnico-professionale in relazione
al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro
dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla
presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le
attivita’ di scavo nei cantieri e’ eseguita dal coordinatore per la
progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda
procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e’ collocato il
cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa
specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104,
comma 4-bis. L’attivita’ di bonifica preventiva e sistematica e’
svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorita’ militare
competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare in considerazione della collocazione geografica e della
tipologia dei terreni interessati, nonche’ mediante misure di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della
salute»;

c) al comma 1 dell’articolo 100, dopo le parole: «di cui
all’allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico
riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita’ di scavo,»;

d) all’articolo 104 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. E’ considerata impresa specializzata, ai sensi del comma
2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacita’
tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato
di brevetti per l’espletamento delle attivita’ relative alla bonifica
sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito
presso il Ministero della difesa. L’idoneita’ dell’impresa e’
verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a
scadenze biennali»;

e) all’allegato XI, dopo il punto 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione
derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita’ di scavo»;

f) all’allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) e’ inserita
la seguente:
«b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale
di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita’ di
scavo».

2. omissis ….

3. omissis ….

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