Maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l’occupazione di lavoratori “in nero”
E’ stata pubblicata la Circolare n. 5/2014 del 4 marzo 2014 avente ad oggetto le misure di contrasto al lavoro nero sommerso ed irregolare – maxisanzione, revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali, ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legge n. 145/2113 (convertito dalla Legge n. 9/2014).
La Legge n. 9/2014, entrata in vigore il 22 febbraio u.s., ha convertito il D.L. n. 145/2013 che, all’art. 14, ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l’occupazione di lavoratori “in nero”, la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonchè delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008.
La maxisanzione per il lavoro “nero”, il Legislatore ha previsto che “l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni (…) è aumentato del 30 per cento.
In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.
Dal contenuto della disposizione è possibile pertanto evincere che:
A) Per le violazioni commesse prima del del 24 dicembre 2013 si applicherà la pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l’applicazione della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004;
B) Per le violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 e sino al 21 febbraio 2014, si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentata del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonchè la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004.
3. Per le violazioni commesse dal 22 febbraio u.s. si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentata del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile ma non la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004.
Quanto alla individuazione del momento di consumazione dell’illecito si ricorda che, esso coincide con la cessazione della condotta e pertanto, a titolo esemplificativo, in relazione ad un rapporto di lavoro “in nero”:
– iniziato prima del 24 dicembre 2013 ma cessato il 10 gennaio 2014 si applicherà il regime sanzionatorio di cui al punto “2.”
– iniziato il 10 febbraio 2014 e cessato il 28 febbraio 2014 si applicherà il regime sanzionatorio di cui al punto “3.”.