Min. Lavoro: Vigilanza in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Nota 27 giugno 2013, n. 11649.

Nota Ministero Lavoro 27 giugno 2013, n. 11649.

Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.

Con la nota n.11649 del 2013 il Ministero del Lavoro risponde ad un quesito posto da una Direzione Territoriale del Lavoro, in merito alla sanzione applicabile nel caso in cui l’appaltatore, per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, si avvalga di lavoratori utilizzando forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non abbia certificato tali contratti ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del DLgs 276/2003.

La nota chiarisce che l’attivita’ lavorativa deve essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di:

– presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro

– con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

– assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione che i relativi contratti siano preventivamente certificati rispetto ai contenuto del decreto legislativo sopra citato.
Qualora, in sede di verifica ispettiva, dovesse emergere che non sia stata fatta la certificazione di tali tipologie di contratti, al committente sara’ applicata la sanzione a carico del latore di lavoro e dei dirigenti dell’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 Euro (e loro aggiornamenti quinquennali) prevista per il mancato rispetto dell’art.26, comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008.

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