Ministero Ambiente, Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti

Pubblicata dal Ministero dell’Ambiente la Circolare prot. 0001121 del 21 gennaio 2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO

OGGETTO: Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli
stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

Risulta noto che tutto il territorio nazionale è stato recentemente interessato da diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità. Tale fenomeno, nel destare forte preoccupazione in tutta la popolazione direttamente ed indirettamente interessata dai predetti episodi, ha reso necessario un confronto tra questo Dicastero unitamente al Dipartimento dei vigili del fuoco, alle amministrazioni regionali ed alle agenzie ambientali maggiormente interessate, per individuare in sinergia le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.
In particolare le presenti linee guida indicano criteri operativi e gestionali riferiti in particolare a:
– Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
– Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006;
– Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
– Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali;
Come per altro rilevato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nei lavori di approfondimento delle tematiche inerenti il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, l’elevato impegno di risorse richiesto da un incendio presso impianti di gestione e trattamento di rifiuti, in termini di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni, “è tale da suggerire o imporre un investimento adeguato nella prevenzione, che sicuramente corrisponde a un interesse non solo di tutela ambientale ma anche di migliore gestione delle risorse pubbliche” (pag. 96 della Relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti).
In questo senso è stato definito il documento prot. 4064 del 15/03/18, già trasmesso a codeste Amministrazioni.
Tuttavia, alla luce di alcune pertinenti osservazioni presentate, questo Dicastero ha dato seguito al procedimento di revisione del suddetto documento, coinvolgendo opportunamente anche le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali già interessate nella fase preliminare, al fine di addivenire ad un’ottimizzazione ed aggiornamento dei relativi contenuti.
La presente nota circolare, di carattere non cogente, annulla e sostituisce pertanto il documento prot. 4064 del 15/03/18.

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