Ministero del Lavoro: Circolare sul lavoro nei cantieri edili

Con la Circolare 29/2006 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti operativi sull’applicazione della disposizione che prevede la sospensione dei lavori nei cantieri edili.

“Decreto Bersani”: con la Circolare 29/2006 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti operativi sull’applicazione della disposizione che prevede:

– la sospensione dei lavori nei cantieri edili
– provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere
– Lavoro nei cantieri: tessera di riconoscimento o registro
– Edilizia: comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
Maxisanzione per il lavoro “nero”

Il Ministero sottolinea che l’inosservanza del provvedimento cautelare di sospensione configura l’ipotesi di reato di cui all’articolo 650 Codice Penale, a norma del quale chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene è punito con l’arresto sino a tre mesi e l’ammenda sino ad € 206.
Contro il provvedimento è ammissibile il ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, salva la possibilità, per la competente Direzione provinciale del lavoro, di revocare il provvedimento di sospensione dei lavori in via di autotutela.
A livello soggettivo, la Circolare chiarisce che l’ambito di applicazione della disposizione coincide con le imprese che svolgono le attività descritte dall’allegato I del Decreto Legislativo n. 494/1996, nel quale sono ricomprese sia aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili sia imprese non edili che operano comunque nell’ambito delle realtà di cantiere.
L’ambito oggettivo invece comprende ogni singola azienda operante nel cantiere che presenti i presupposti di irregolarità individuati dall’articolo 36 bis, mentre deve escludersi – secondo il Ministero – che esso concerna il cantiere considerato nella sua interezza.
La circolare chiarisce poi dettagliatamente le condizioni per l’applicazione della sanzione della sospensione dei lavori.

(AG)

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