Il suddetto decreto è composto da quattro articoli:
– l’articolo 1 apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
– l’articolo 2 proroga l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria;
– l’articolo 3 specifica che con il medesimo decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il precedente decreto del 22 maggio 2018;
– l’articolo 4 riporta, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
L’elenco adottato in allegato al decreto del 10 agosto 2018 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018.