Ministero del Lavoro, Interpello n. 1/2019 – Contratto di solidarietà, subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 8 febbraio 2019, la risposta all’istanza: “Art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – Contratto di solidarietà – subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

INTERPELLO N. 1/2019 dell’08/02/2019
Istanza: Art. 9 del D.lgs. n. 124/2004 – Contratto di solidarietà – subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto
Destinatario: AGENS – ANCP – FILT-CGIL – FIT-CISL – UILTRASPORTI – UGL TAF – SLM FAST CONFSAL

Oggetto:
Istanza interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004.
Durata del contratto di solidarietà in occasione di subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto.

Le Associazioni Agens, ANCP e le Organizzazioni sindacali nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, SLM Fast Confsal e UGL TAF, hanno presentato congiuntamente istanza di interpello in ordine alla durata del trattamento di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modificazioni.
In particolare, gli istanti chiedono se, in occasione di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, l’impresa subentrante possa accedere all’ammortizzatore sociale in esame per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa subentrante, del tutto distinto da quello fin ad allora utilizzato dall’azienda uscente.
Il quesito in esame attiene pertanto alla possibilità che il limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all’unità produttiva ceduta, possa essere conteggiato ex novo con riferimento all’azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già usufruiti dall’azienda uscente.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della
formazione e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
(…)
Tenuto anche conto che la finalità delle disposizioni in esame è quella di assicurare misure disostegno in caso di eccedenze di personale, si evince come il legislatore abbia inteso affermare il principio secondo cui il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente.
Si può quindi concludere, in relazione al quesito in esame, che in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 cominci a decorrere ex novo per l’azienda subentrante.

Per leggere l’istanza completa andare al link sottostante.

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