Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: “Articolo 9, d.lgs. n.124/2004 – deroga all’obbligo di causale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 81/2015 e contratti di somministrazione”.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
INTERPELLO N. 2/2021 del 03/03/2021
Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Deroga all’obbligo di causale previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Destinatario: CSEA
La Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) è un ente pubblico economico con funzioni di regolazione del settore energetico e ambientale, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
In base all’articolo 1, comma 4, dello statuto vigente – adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° giugno 2016 – i rapporti di lavoro del personale dipendente sono disciplinati dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva del settore elettrico.
La CSEA ha presentato istanza di interpello in merito all’articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), che – in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – consente, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2010, n. 81, di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
In proposito, acquisito anche il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
La disposizione in esame – di modifica dell’articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020 e la cui validità è stata prorogata sino al 31 marzo 2021 dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178 – art. 1, comma 279) – chiarisce che la proroga o il rinnovo possono avvenire per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza che sia in ogni caso possibile il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine.
L’ente interpellante chiede se la deroga richiamata sia applicabile anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.
Per leggere la risposta all’istanza andare al link sottostante.
Fonte: Ministero del lavoro