Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito a: “Compatibilità ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex artt. 47 e segg. Del D.Lgs. 81/08 e ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza in salute e sicurezza sul lavoro ex art. 13 del D.Lgs. 81/08 e art. 57 C.P.P. competente per territorio”. Seduta della Commissione del 25 giugno 2026.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
INTERPELLO N. 2/2026 del 25/06/2026
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito a: “Compatibilità ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ex artt. 47 e segg. Del D.Lgs. 81/08 e ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza in salute e sicurezza sul lavoro ex art. 13 del D.Lgs. 81/08 e art. 57 C.P.P. competente per territorio”. Seduta della Commissione del 25 giugno 2026
Destinatario: Regione Toscana
La Regione Toscana ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: “compatibilità del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale e di sito ex DGRT 76/2021, interno ad una Azienda Sanitaria Locale, con il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza del Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della stessa Azienda e, in quanto tale, competente per territorio”.
Al riguardo, premesso che: (…)
la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.
Tanto premesso, la Commissione ritiene che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia una figura interna al sistema aziendale di prevenzione, chiamata a svolgere funzioni di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nello svolgimento delle sue funzioni, l’RLS funge da interlocutore degli organi di vigilanza, con la facoltà di interfacciarsi con gli stessi e di sollecitarne l’intervento.
Il personale dell’organo di vigilanza con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria svolge, invece, funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, esercitate in posizione di terzietà, nei limiti del servizio di appartenenza e secondo le proprie attribuzioni.
Di conseguenza, a parere di questa Commissione, si delinea una commistione di ruoli, qualora l’RLS svolga anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno della medesima struttura.
Le disposizioni richiamate individuano, infatti, ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili, la cui eventuale coincidenza in capo al medesimo soggetto deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.
Per leggere la risposta completa all’istanza andare al link sottostante.
Fonte: Ministero del lavoro


