Ministero del Lavoro, Interpello n. 3/2021 – Dipendenti in smart working e determinazione del numero di soggetti disabili da assumere

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: “Interpello articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004 – Collocamento obbligatorio e smart working”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

INTERPELLO N. 3/2021 del 10/06/2021

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Collocamento obbligatorio: esclusione dalla base di computo dei lavoratori in smart working.
Destinatario: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro

Con l’istanza indicata in oggetto codesto Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, su proposta del Consiglio Provinciale di Verona, ha richiesto chiarimenti in merito alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della legge n. 68/1999.
Al riguardo, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro e acquisiti i pareri della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e dell’Ufficio Legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
(…)
Pertanto, laddove fosse ritenuta possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie.
Si evidenzia, infine, che l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale appare suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale (a titolo esemplificativo si veda l’articolo 20 del d.lgs. n. 148/2015 per l’erogazione del trattamento CIGS), che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.
Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, si ritiene pertanto che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.

Per leggere la risposta completa all’istanza andare al link sottostante.

Fonte: Ministero del lavoro

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