Ministero del Lavoro, Interpello n. 7/2018 – Indennità di maternità libere professioniste

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 12 dicembre 2018, la risposta all’istanza: “Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Indennità di maternità libere professioniste”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

INTERPELLO N. 7/2018 del 12/12/2018
Istanza: Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – indennità di maternità – libere professioniste
Destinatario: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Oggetto:
Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004.
Interpretazione della disciplina sull’indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste di cui all’articolo 70 del d.lgs. n. 151/2001.

Con l’istanza di interpello indicata in oggetto, codesto Consiglio Nazionale ha chiesto chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 70, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, concernente la base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa, relativamente all’ipotesi in cui essa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.

Il predetto articolo individua tale indennità nella misura “[…] pari all’ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento”.
In particolare, si chiede se con la locuzione “reddito professionale” sia da intendersi l’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista, oppure se, in relazione al caso di specie, ci si debba riferire a tale reddito ma in termini ridotti, ai sensi, rispettivamente, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e dell’articolo 16 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 147, entrambi recanti incentivi fiscali – comportanti una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – per i lavoratori dipendenti od autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia dall’estero.
In proposito, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo e della Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative, si rappresenta quanto segue.
La risposta al quesito richiede l’analisi della ratio sottesa a due distinti riferimenti normativi: da un lato, il citato articolo 70 – inserito nel più generale quadro delle disposizioni di cui al testo unico n. 151/2001 – relative alla tutela della maternità e della paternità; dall’altro, le norme recanti incentivi fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito nei confronti dei cittadini dell’Unione europea che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post-lauream all’estero e che decidano di fare rientro in Italia.

Per leggere l’istanza completa andare al link sottostante.

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