Ministero del Lavoro: risposta a quesiti su Organismi Paritetici

Con la nota prot n. 9483 del 8 giugno 2015 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro chiarisce che erogare formazione senza la collaborazione dell’O.P. non è comportamento sanzionabile in quanto non è elemento sufficiente per contestare la inadeguatezza della formazione (comma 1 art. 37 D.Lgs 81/08).

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro risponde ad un quesito sugli Organismi Paritetici posto da una Direzione Territoriale e, con nota n. 37/0009483 dell’8 giugno 2015, specifica che il datore di lavoro deve verificare il possesso dei requisiti da parte dell’Organismo Paritetico a cui chiede collaborazione per l’organizzazione dell’attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Nella nota si ricorda che l’Organismo Paritetico deve essere costituito tra associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori più rappresentative e firmatarie del CCNL applicato dall’azienda, deve essere presente nel settore e nel territorio dove opera l’azienda.
In conclusione la nota chiarisce che erogare una formazione senza la collaborazione dell’O.P. non è comportamento sanzionabile in quanto non è elemento sufficiente per contestare la inadeguatezza della formazione (comma 1 art. 37 D.Lgs 81/08).

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