Il Documento di seduta del Parlamento europeo C5-0491/2003 del 22 ottobre 2003.
Riportiamo nel link il Documento di seduta del Parlamento europeo C5-0491/2003 del 22 ottobre 2003, relativo alla Posizione Comune in vista dell’ adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1. Ricordiamo che la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore è una delle direttive particolari relativa alle procedure di omologazione CE istituita dalla citata direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle omologazioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.Poiché le misure e le politiche dell’ Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra propone una strategia che include provvedimenti nel settore dei trasporti , richiamando gli Stati membri a compiere sforzi per ridurre il consumo di carburante dei veicoli a motore, risulta fondamentale che la metodologia armonizzata di misurazione stabilita dalla direttiva 80/1268/CEE venga estesa anche nel settore dei veicoli commerciali leggeri della categoria N1. Alla categoria N1 appartengono autocarri, furgoni, ecc. suddivisa in varie classi, ovvero : – classe I – veicoli con una ,massa di riferimento non superiore a 1315 kg.; classe II – veicoli con una massa di riferimento maggiore a 1305 kg. , ma non superiore a 1760 kg.; – classe III- veicoli N1 con una massa di riferimento superiore a 1760 kg. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i veicoli della categoria N1, classe I, e con effetto dal 1° gennaio 2008 per i veicoli della categoria N1, classi II e III, gli Stati membri devono: a) considerare i certificati di conformità dei nuovi veicoli emessi ai sensi della direttiva 70/156/CEE non più validi per gli scopi di cui all’ art. 7, paragrafo 1 di tale direttiva; b) rifiutare l’ immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli no accompagnati da un certificato di conformità valido ai sensi della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni di cui all’ art.8, paragrafo 2 di tale direttiva, se i valori relativi alle emissioni di C02 e al consumo di carburante non sono stati determinati conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, modificata dalla nuova direttiva.
Fonte: Eur-Lex
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