Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 158/41 del 18-6-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/61/CE della Commissione del 17 giugno 2008 che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro della Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.

La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, riguarda le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

A norma della citata direttiva, gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva stessa, allo stato isolato o associati ai vegetali e prodotti vegetali corrispondenti, in particolare quelli di cui all’allegato II, non possono essere introdotti né propagati tramite trasferimenti nella Comunità o in talune sue zone protette, così come i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell’allegato III e quelli elencati nell’allegato IV che non possono essere introdotti né trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette, a meno che siano soddisfatti i requisiti particolari fissati nello stesso allegato.

I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell’allegato V, parte B, della stessa direttiva 2000/29/CE, e provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nella Comunità soltanto se sono conformi alle norme e ai requisiti fissati nella direttiva e se sono scortati da un certificato fitosanitario ufficiale che attesti tale conformità e sono inoltre sottoposti ad un’ispezione ufficiale per la verifica della conformità stessa.

Con l’adozione della presente direttiva, come previsto dall’articolo 1 :”1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, per le quali si impiegano organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo8, dell’articolo 4, paragrafo 5, dell’articolo 5, paragrafo 5, o dell’articolo 13 ter paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE, siano soggette alla presentazione di una domanda agli organismi ufficiali responsabili prima che il materiale suddetto venga introdotto, o trasferito da un,luogo all’altro in uno Stato membro o nelle relative zone protette”.

Anteriormente al 1° settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiale autorizzati a norma della presente direttiva e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi, che siano stati confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e dell’esame eseguiti ai sensi dell’allegato III.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo