A norma della citata direttiva, gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva stessa, allo stato isolato o associati ai vegetali e prodotti vegetali corrispondenti, in particolare quelli di cui allallegato II, non possono essere introdotti né propagati tramite trasferimenti nella Comunità o in talune sue zone protette, così come i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nellallegato III e quelli elencati nellallegato IV che non possono essere introdotti né trasferiti da un luogo allaltro nella Comunità o in talune sue zone protette, a meno che siano soddisfatti i requisiti particolari fissati nello stesso allegato.
I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nellallegato V, parte B, della stessa direttiva 2000/29/CE, e provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nella Comunità soltanto se sono conformi alle norme e ai requisiti fissati nella direttiva e se sono scortati da un certificato fitosanitario ufficiale che attesti tale conformità e sono inoltre sottoposti ad unispezione ufficiale per la verifica della conformità stessa.
Con ladozione della presente direttiva, come previsto dallarticolo 1 :1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, per le quali si impiegano organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ai sensi dellarticolo 3, paragrafo8, dellarticolo 4, paragrafo 5, dellarticolo 5, paragrafo 5, o dellarticolo 13 ter paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE, siano soggette alla presentazione di una domanda agli organismi ufficiali responsabili prima che il materiale suddetto venga introdotto, o trasferito da un,luogo allaltro in uno Stato membro o nelle relative zone protette.
Anteriormente al 1° settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiale autorizzati a norma della presente direttiva e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi, che siano stati confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e dellesame eseguiti ai sensi dellallegato III.
(LG-FF)