Misure di riduzione dei rischi per alcune sostanze ritenute pericolose.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 33/8 del 7-2-2008 è pubblicata la Raccomandazione 2008/98/CE della Commissione del 6 dicembre 2007 relativa a misure di riduzione dei rischi per le sostanze: piperazina, cicloesano, metilendifenilediisocianato, 2-butin-1,4-diolo, metilossirano, anilina, 2-etilesil acrilato, 1,4-diclororobenzene, 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tertbutilacetofenone, ftalato di bis(2-etilesile), fenolo, 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene.

Nell’ambito del regolamento(CEE9 n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, le sostanze sopra indicate sono state indicate come prioritarie per una valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1179/94, (CE) n. 2268/95 e (CE) n. 143/97 della Commissione, relativi rispettivamente al primo, al secondo e al terzo elenco di sostanze prioritarie.

Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei precitati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi delle citate sostanze per l’uomo e l’ambiente conformemente al regolamento(CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione per rischi per l’uomo e per l’ambiente delle sostanze esistenti conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi, conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

I risultati della valutazione dei rischi e gli ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella comunicazione della Commissione del 7 febbraio 2008 sui risultati della valutazione dei rischi e le strategie di riduzione per le sostanze:

-PIPERAZINA – Misure di riduzione dei rischi per l’ambiente (Le emissioni locali nell’ambiente devono, ove necessario, essere controllate mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale:
-METILENDIFENILEDIISOCIANATO – Misure di riduzione dei rischi per i lavoratori (I datori di lavoro che fanno uso di questa sostanze negli impieghi caratterizzati come rischiosi dalla valutazione dei rischi dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale, sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante elaborati dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio).
-2-BUTIN-1,4-DIOLO – Misure di riduzione dei rischi per i lavoratori (Attenersi agli orientamenti della direttiva sopra citata negli impieghi caratterizzati come rischiosi dalla valutazione dei rischi, soprattutto nell’impiego della sostanza sotto forma di fiocchi).
-ANILINA – Misure di riduzione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l’ambiente (Anche per questa sostanza tenere conto degli orientamenti della direttiva 98/24/CE da parte dei datori di lavoro c he fanno uso di anilina in attività che comportano un’esposizione prevedibile (lavori di riparazione o manutenzione in sistemi chiusi-Le emissioni nell’ambiente acquatico e nell’atmosfera devono essere controllate da norme nazionali per prevenire/ridurre i rischi).
-FTALATO DI BIS(2-ETILESILE)DEHP – Misure di riduzione dei rischi per l’ambiente (Nel caso di bacini fluviali, lo Stato membro dovrebbe stabilire standard di qualità ambientale e conseguirli entro il 22 dicembre 2015).
-FENOLO – Misure di riduzione dei rischi per i consumatori e l’ambiente (I prodotti contenenti questa sostanza dovrebbero essere ritirati dal mercato in quanto pericolosi a norma degli obblighi di sicurezza previsti dalla direttiva 2001/95/CE.

Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell’importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell’uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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